Non c'è offesa alla pubblica decenza se si veste in modo trasgressivo mettendo in mostra i glutei. Per la Suprema Corte è esclusa la rilevanza penale

di Marina Crisafi - Girare per strada con un abbigliamento trasgressivo e succinto non costituisce reato. In altre parole, chi si limita a mettere in mostra il lato B, biancheria intima compresa, non è punibile penalmente. A dirlo è la Cassazione, con la sentenza n. 22475 pubblicata poche ore fa (e qui sotto allegata), "assolvendo" una donna dal reato di atti contrari alla pubblica decenza.

La stessa, infatti, veniva "notata" da una pattuglia dei carabinieri sul ciglio di una strada notoriamente frequentata da prostitute, con addosso "una minigonna tirata su al punto da mostrare i glutei e la biancheria intima". Da qui la condanna da parte del giudice di pace di Bologna alla pena di 900 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 726 c.p.

Ma la signora non ci sta.

E si rivolge alla Cassazione per l'annullamento di una sentenza animata da "evidente pregiudizio", in quanto la stessa non aveva arrecato nessuna offesa al bene giuridico tutelato dalla norma. Né volendo supporre l'esercizio del meretricio, visto che la condotta "è generalmente tollerata se non addirittura consentita", né tanto meno per il fatto in sé di mostrare i glutei che non poteva certo ritenersi indecente.

La Corte le dà ragione.

Per la terza sezione penale, infatti, "ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 726 c.p. non è sufficiente che l'agente indossi un abbigliamento trasgressivo e spinto per arrecare offesa alla pubblica decenza, occorrendo invece che lo stesso accompagni all'uso di tali forme di vestiario comportamenti idonei ad offendere concretamente il bene giuridico tutelato, in modo da suscitare nell'uomo medio del tempo presente e in relazione al contesto spazio-temporale della condotta, un senso di riprovazione, disgusto o disagio".

Escluso, quindi, che solamente mostrando il lato B la donna avesse potuto provocare tali sensazioni pregiudizievoli, è palese, ha osservato il Palazzaccio accogliendo il ricorso, che, dato l'abbigliamento indossato e il contesto in cui è stata tenuta la condotta, la stessa esercitasse il meretricio, per cui gli abiti succinti erano chiaramente finalizzati ad adescare clienti, assolvendo alla funzione di rendere univoco e percepibile "ictu oculi" il senso della sua presenza a bordo strada. 

Scarica la sentenza 22475/2015

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