La capacità di discernimento può presumersi ricorrente nei minori in età scolastica

a cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it

Cassazione Civile, I Sezione Civile, 19.01.2015 n. 752

La nonna materna, a seguito del prematuro decesso della figlia per malattia, ricorre al Tribunale per i minorenni al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di visita della nipote.

I giudici di primo e secondo grado respingono il ricorso. La nonna materna ricorre quindi per Cassazione lamentando:

1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 155 sexies Codice Civile e della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con Legge 27.05.1991, sulla capacità di discernimento del minore.

La ricorrente lamenta che l'audizione della minore di età inferiore ai 12 anni avrebbe dovuto essere preceduta da un'indagine sulla sua capacità di discernimento e avrebbe dovuto essere approfondita con altri mezzi istruttori quali la consulenza tecnica d'ufficio. La capacità di discernimento della minore non avrebbe potuto trovare riscontro nella sua età di otto anni al momento dell'ascolto.

Per i giudici di Cassazione tale motivo è infondato ritenendo, come indicato dal dato normativo, che l'audizione del minore infra dodicenne presuppone anche la capacità di discernimento in relazione alla sua età e al grado di maturità. L'indagine di tale capacità è devoluta al libero e prudente apprezzamento del giudice. La capacità di discernimento non può essere esclusa a priori dal mero riferimento al dato anagrafico mentre può presumersi ricorrente nei minori in età scolastica perché normalmente in grado di comprendere l'oggetto della loro audizione e di esprimersi consapevolmente.

Nel caso di specie la minore, in età scolare, aveva mostrato coerenza nelle proprie dichiarazioni rese sia in sede giudiziale che nel corso dell'indagine affidata ai servizi sociali. Dal tenore delle sue dichiarazioni, infatti, non emergevano dubbi o incertezze nel manifestare il proprio desiderio sebbene in un momento di grave lutto per la perdita della madre. Anche con riguardo al contenuto delle dichiarazioni non sono emerse forzature o suggestioni tali da far ritenere una diversa volontà della minore. Ella aveva sempre ribadito la medesima volontà "riferendo di provare dolore al solo pensiero di sentire la nonna anche telefonicamente perché mi ricorda cose troppo brutte, soprattutto le grandi litigate con papà quando mamma stava male".

2. Violazione e falsa applicazione della Convenzione di Strasburgo del 25.01.1996, ratificata in Italia con la Legge 20.03.2003 n.77, sulla preventiva informazione del minore sottoposto all'ascolto.

La doglianza è infondata e smentita dalle stesse dichiarazioni rese dalla bambina che ha mostrato di possedere doti, percezione intellettiva, sensibilità.

3. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 Legge 219/2012 sulla legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

Sul punto la Cassazione precisa che la normativa che disciplina il diritto dei minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti è volta ad apprezzare e tutelare l'interesse del minore e non dell'ascendente. La normativa non attribuisce agli ascendenti un autonomo diritto di visita ma ulteriori elementi di valutazione nella scelta dei provvedimenti da adottare a tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata.

Avv. Cristina Bassignana


Cassazione Civile, testo sentenza 19 gennaio 2015 n. 752
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