Anche le mansioni della casalinga sono monetariamente traducibili

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 8403 del 24 Aprile 2015. 


In caso di risarcimento del danno richiesto a seguito di incidente stradale, lo stesso non scatta in automatico a seguito di accertamento di postumi; ma occorre che l'interessato provi in giudizio la conseguente diminuzione della capacità di guadagno della vittima, dimostrazione che deve avvenire in concreto. 


Nel caso in cui il soggetto danneggiato non è attualmente impegnato in alcuna attività lavorativa, il calcolo va eseguito sulla base dell'impiego che avrebbe presumibilmente svolto.

E se la danneggiata è una casalinga, anche se non impegnata in attività economica retribuita, la Suprema corte (come già affermato in passato) ricorda che le sue mansioni sono comunque monetariamente traducibili, "con conseguente risarcibilità del pregiudizio rappresentato dalla riduzione o perdita della capacità lavorativa della casalinga"

Dal punto di vista probatorio, nel caso in cui non sia possibile dimostrare l'effettiva entità dei danni subiti, questi possono essere dedotti attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, ex art. 2729 cod. civ., tali da far concludere per la sussistenza di un fatto ignoto partendo da più fatti noti. 

Nella questione esaminata la rilevanza e la specificità dei postumi permanenti (diverse fratture in molteplici parti del corpo) riferiti sia all'inabilità permanente che temporanea costituiscono certamente valida base di convincimento del giudice del merito, il quale ha motivato in modo logico e congruo la propria decisione di liquidare altresì il danno da lucro cessante

. In definitiva, secondo la Corte, le richieste dei ricorrenti - automobilisti coinvolti nel sinistro e ritenuti responsabili dello stesso - si risolvono in mere richieste di riesame del fatto, operazione esclusa nel giudizio di Cassazione. Qui sotto il testo integrale della sentenza.

Vai al testo della sentenza 8403/2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: