Se i coniugi esercitano congiuntamente un'attività economica essi debbono collaborare in posizione paritaria

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 8094 del 22 Aprile 2015. 


Se i coniugi esercitano insieme un'attività imprenditoriale è legittimo addebitare la separazione a carico di chi, nella gestione dell'impresa familiare, pretende di gestirla da solo. 


E' quanto ha statuito la Cassazione nella sentenza in oggetto, in cui la Corte si è occupata del caso di una donna che lamentava di essere stata vittima, in ambito lavorativo, di continue vessazioni da parte del marito.


I giudici di merito avevano respinto la richiesta della donna di addebitare al marito la separazione ma la donna si è rivolta alla suprema Corte che invece le ha dato ragione. 


Sulla base delle norme che impongono ai coniugi doveri reciproci di collaborazione e di concorde determinazione dell'indirizzo di vita familiare, "se i coniugi esercitano congiuntamente un'attività economica per trarne i mezzi di sostentamento della famiglia essi debbono collaborare in posizione paritaria nell'esercizio e nella gestione dell'attività comune senza che l'uno possa pretendere di gestirla ad esclusione dell'altro". 


Il comportamento dispotico del marito, assunto durante la gestione dell'impresa familiare, è stato dunque idoneo a ledere, nel tempo, l'affectio coniugalis, ed è quindi qualificabile come elemento di addebito della separazione


La dipendenza psicologica del coniuge più debole (in questo caso, della moglie) non deve dunque comportare una lesione dei diritti e dei doveri matrimoniali previsti dalla legge. 


In quest'ottica, attraverso tale comportamento, il marito avrebbe leso il principio di pari dignità dei coniugi. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio. Qui sotto il testo integrale della sentenza.

Cassazione civile, testo sentenza 8094/2015

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