Occupandosi di un procedimento penale in cui un padrere era stato accusato di lesioni personali volontarie ed ingiurie nei confronti della figlia, la Corte di Cassazione (sentenza n.13886 del 1 aprile 2015) ha ricordato che il giudice può legittimamente considerare credibili alcune dichiarazioni della persona offesa anche se altre dichiarazioni si sono dimostrate non veritiere.
In altri termini è possibile una "valutazione frazionata".
L'imputato nel suo ricorso aveva evidenziato che sarebbe stato incongruo ritenere credibili solo una parte delle dichiarazioni della persona offesa (ossia quelle che nel caso di specie la ragazza aveva reso circa le lesioni subite) se si sono ritenute non credibili altre dichiarazioni della stessa persona offesa (quelle rese in relazione alle presunte ingiurie).
Per la Cassazione non c'è dubbio: anche se la persona offesa ha reso dichiarazioni in parte non veritiere, il giudice non è per questo tenuto a dare un giudizio globale di inattendibilità delle sue dichiarazioni.
È ormai consolidato - spiega la Cassazione - il principio secondo cui deve considerarsi legittima la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa "quando la parte di tali dichiarazioni ritenuta non credibile presenti carattere di marginalità rispetto al nucleo essenziale del narrato".
Con riferimento alla fattispecie concreta la Corte mette in risalto il fatto che le dichiarazioni della persona offesa in relazione alle lesioni subite hanno trovato riscontro nell'acquisizione delle certificazioni mediche e del resto lo stesso imputato non ha fornito una spiegazione alternativa alla presenza di tali lesioni.
Qui sotto in allegato il testo integrale della sentenza.
Cassazione Penale testo sentenza 1 aprile 2015, n. 13886
Cassazione Penale sentenza 1 aprile 2015, n. 13886
Fatto
Con la sentenza impugnata fu confermato il giudizio di penale responsabilità di F.G. in ordine al reato di lesioni personali volontarie in danno della figlia F. D. per avere, secondo l’accusa, colpito quest’ultima al volto cagionandole “trauma cranico non commotivo, contusioni multiple, trauma distorsivo rachide cervicale”, con prognosi di giorni dieci.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l’imputato, denunciando contraddittorietà e illogicità della motivazione sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che incongrua sarebbe stata la ritenuta credibilità delle dichiarazioni della persona offesa quanto alle lesioni, a fronte del fatto che le stesse dichiarazioni erano state ritenute non credibili quanto all’addebito di ingiurie, che pure era stato originariamente contestato al medesimo imputato ed in relazione al quale era stata pronunciata, dal giudice di primo grado, declaratoria di non punibilità per reciprocità di condotte ingiuriose, nonostante che, da parte del] persona offesa, fosse stato negato, contrariamente a quanto sostenuto dai due testimoni da essa stessa addotti, di avere sputato all’indirizzo dell’imputato.
Diritto
II ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta anzi l’inammissibilità, in quanto, per u verso, il solo fatto che la persona offesa abbia negato di aver posto in essere l’atto ingiurioso costituito dallo sputo in direzione dell’imputato (del quale è stato invece riferito dai testimoni) nc comportava, di per sé, la necessità di un giudizio di globale inattendibilità delle sue dichiarazioni, avuto riguardo al noto e consolidato principio secondo il quale è legittima la c.d. “valutazione frazionata” delle dichiarazioni della persona offesa, quando la parte di tali dichiarazioni ritenuta non credibile presenti carattere di marginalità rispetto al nucleo essenziale del narrato (ved., in tz senso, fra le altre: Cass. VI, 19 marzo – 14 maggio 2014 n. 20037, RV 260160; Cass. III, 18 ottobre 2012 – 22 gennaio 2013 n. 3256, RV 254133; Cass. VI, 20 dicembre 2010 – 27 gennaio 2011 n. 3015, Farruggio, RV 249200); per altro verso, risulta del tutto ignorato, nel ricorso, il fatto che le dichiarazioni della persona offesa, per quanto concerne le lesioni, hanno trovato, secondo quanto si legge nell’impugnata sentenza, specifico e robusto riscontro nell’acquisita certificazione medici per cui non poteva nutrirsi alcuna ragionevole dubbio circa l’obiettiva esistenza delle lesioni in questione, con riguardo alla causa delle quali, d’altra parte, non risulta fornita dall’imputato alcuna spiegazione alternativa a quella contenuta nella tesi accusatoria. Il mancato accoglimento del ricorso comporta la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche alla rifusione delle spesae sostenute nel grado dalla costituita parti civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile F. D. che liquida in euro 2000, 00, oltre accessori come per legge





