Dimostrare che si è in presenza di mobbing secondo i criteri indicati in una interessante pronuncia del Consiglio di Stato

Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista

Procediamo ad una rapida ricognizione dei principi affermati dalla giurisprudenza sugli elementi costitutivi del mobbing e sulle circostanze da dimostrare nel corso del giudizio, traendo spunto dall'utilissima pronuncia del Consiglio di Stato sezione 3 - sentenza n.576 del 05.02.2015 -, resa in una fattispecie ove un Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato agiva in giudizio al fine di accertare il demansionamento subito per effetto di una serie di condotte asseritamente illecite tenute dai suoi superiori e per chiedere la condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni patiti a causa della denunciata attività di mobbing.

Al fine di prevenire il rigetto della domanda, vediamo quindi da vicino gli elementi costitutivi e le circostanze da provare per giungere ad esito vittorioso della causa.

1) il mobbing è la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro che si manifesta in comportamenti volutamente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto,

2) questi comportamenti seriali sono espressivi di un disegno finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, in modo tale che ne consegue un effetto lesivo della salute psicofisica del dipendente,

3) la condotta del datore è lesiva in quanto vengono posti in essere in modo prolungato e sistematico più comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti,

4) i comportamenti del datore o superiore portano al danneggiamento evidente della salute psicofisica del dipendente,

5) esiste un collegamento diretto tra la condotta del datore e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore,

6) sussiste l'elemento soggettivo e, cioè, l'intento persecutorio del superiore (Cons. St., sez. IV, 6 agosto 2013, n.4135; sez. VI, 12 marzo 2012, n.1388),

7) l'azione offensiva posta in essere a danno del lavoratore deve essere sistematica, frequente, deve articolarsi in una serie prolungata di atti e di comportamenti e deve avere le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi (Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2013, n.1609),

8) la sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall'accertamento di precipue finalità discriminatorie all'interno di un disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito (Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2012, n.815),

9) nella causa il Giudice valuterà la vicenda in dettaglio e nel suo complesso, verificando analiticamente se, in base alla domanda, la fattispecie esaminata conduca ad accertare l'esistenza di un caso di mobbing o di demansionamento, oppure nessuno dei due.

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Consiglio di Stato, testo sentenza 576/2015
Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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