Polizia di Stato: Cosa occorre dimostrare per ottenere l'accoglimento di una domanda di mobbing
Avv. Francesco Pandolfi |

Polizia di Stato: Cosa occorre dimostrare per ottenere l'accoglimento di una domanda di mobbing

Dimostrare che si è in presenza di mobbing secondo i criteri indicati in una interessante pronuncia del Consiglio di Stato

Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista

Procediamo ad una rapida ricognizione dei principi affermati dalla giurisprudenza sugli elementi costitutivi del mobbing e sulle circostanze da dimostrare nel corso del giudizio, traendo spunto dall'utilissima pronuncia del Consiglio di Stato sezione 3 - sentenza n.576 del 05.02.2015 -, resa in una fattispecie ove un Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato agiva in giudizio al fine di accertare il demansionamento subito per effetto di una serie di condotte asseritamente illecite tenute dai suoi superiori e per chiedere la condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni patiti a causa della denunciata attività di mobbing.

Al fine di prevenire il rigetto della domanda, vediamo quindi da vicino gli elementi costitutivi e le circostanze da provare per giungere ad esito vittorioso della causa.

1) il mobbing è la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro che si manifesta in comportamenti volutamente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto,

2) questi comportamenti seriali sono espressivi di un disegno finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, in modo tale che ne consegue un effetto lesivo della salute psicofisica del dipendente,

3) la condotta del datore è lesiva in quanto vengono posti in essere in modo prolungato e sistematico più comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti,

4) i comportamenti del datore o superiore portano al danneggiamento evidente della salute psicofisica del dipendente,

5) esiste un collegamento diretto tra la condotta del datore e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore,

6) sussiste l'elemento soggettivo e, cioè, l'intento persecutorio del superiore (Cons. St., sez. IV, 6 agosto 2013, n.4135; sez. VI, 12 marzo 2012, n.1388),

7) l'azione offensiva posta in essere a danno del lavoratore deve essere sistematica, frequente, deve articolarsi in una serie prolungata di atti e di comportamenti e deve avere le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi (Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2013, n.1609),

8) la sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall'accertamento di precipue finalità discriminatorie all'interno di un disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito (Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2012, n.815),

9) nella causa il Giudice valuterà la vicenda in dettaglio e nel suo complesso, verificando analiticamente se, in base alla domanda, la fattispecie esaminata conduca ad accertare l'esistenza di un caso di mobbing o di demansionamento, oppure nessuno dei due.

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Consiglio di Stato, testo sentenza 576/2015

SENT. N. 00576/2015
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3896 del 2012, proposto da: 
Valentino Formosa, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Menichino, Andrea Manzi, Salvatore Sica, con domicilio eletto presso Salvatore Sica in Roma, piazza della Libertà N.20; 
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 02906/2011, resa tra le parti, concernente risarcimento dei danni subiti in conseguenza a condotte illecite poste in essere sul luogo di lavoro dall'amministrazione resistente;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Reggio D'Aci su delega dichiarata di Manzi, Perrone su delega di Sica e dello Stato Aiello C.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia respingeva il ricorso proposto dal Vive Questore aggiunto della Polizia di Stato Sig. Valentino Formosa al fine di ottenere l’accertamento del demansionamento subito per effetto di una serie di condotte asseritamente illecite tenute dai suoi superiori e la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni patiti a causa della denunciata attività di mobbing.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Formosa, contestandone la correttezza, insistendo nel sostenere la fondatezza del ricorso di primo grado e concludendo per l’accoglimento di quest’ultimo, in riforma della statuizione impugnata.
Resisteva il Ministero dell’Interno, domandando la reiezione dell’appello.
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 gennaio 2015.
DIRITTO
1.- E’ controversa la configurabilità, negli atti e nei comportamenti denunciati a fondamento dell’azione proposta dal Formosa come illeciti e lesivi della sua posizione lavorativa, degli estremi (soggettivi e oggettivi) della responsabilità per mobbing dell’Amministrazione di pubblica sicurezza.
I giudici di prima istanza hanno escluso qualsivoglia profilo di illiceità nella condotta tenuta dai superiori del ricorrente e hanno, quindi, negato la fondatezza della pretesa risarcitoria formulata dallo stesso.
L’appellante critica tale statuizione e insiste nel sostenere che il complesso degli atti e dei comportamenti indicati come lesivi rivela il carattere vessatorio e persecutorio della condotta dell’Amministrazione e fonda, quindi, la richiesta risarcitoria disattesa con la decisione gravata.
2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va respinto.
2.1- Deve, innanzitutto, chiarirsi che il ricorrente non impugna specifici provvedimenti (rimasti, quindi, inoppugnati), ma si duole di un prolungato atteggiamento ostile da parte dell’Amministrazione, che si è risolto in una sua sostanziale emarginazione dalla vita attiva dell’Amministrazione di pubblica sicurezza o, comunque, in un suo arbitrario e ingiustificato demansionamento, e domanda, quale conseguenza dell’accertamento della denunciata azione di mobbing, la condanna del Ministero dell’interno al risarcimento dei danni sofferti.
2.2- Così decifrata l’azione proposta dal Formosa, occorre procedere ad una sintetica ricognizione dei principi affermati da una giurisprudenza ormai univoca e consolidata (dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi) sugli elementi costitutivi dell’azione di mobbing, onde verificare se risultano rintracciabili nella fattispecie controversa.
E’ stato, innanzitutto, rilevato che per mobbing deve intendersi una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica e con l’ulteriore conseguenza che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati: a) dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; b) dall'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; d) dalla prova dell'elemento soggettivo e, cioè, dell'intento persecutorio (Cons. St., sez. IV, 6 agosto 2013, n.4135; sez. VI, 12 marzo 2012, n.1388).
Si è, poi, ulteriormente precisato che l'azione offensiva posta in essere a danno del lavoratore deve essere sistematica e frequente, deve articolarsi in una serie prolungata di atti e di comportamenti e deve avere le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi (Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2013, n.1609).
Sotto il profilo del rilievo del fattore psicologico del datore di lavoro, è stato, ancora, chiarito che la sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall'accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito e che è imprescindibile ai fini dell'enucleazione del mobbing (Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2012, n.815).
2.3- In coerenza con i predetti principi, i giudici di prima istanza hanno escluso la configurabilità, nella condotta del Ministero, degli estremi del mobbing, giudicandola, al contrario, rispettosa dei canoni di corretta amministrazione del rapporto di lavoro.
2.4- L’appellante critica la correttezza di tale convincimento e, sulla base di cinque motivi, ribadisce la sussistenza di un’azione di mobbing in suo danno.
2.5- Dev’essere, innanzitutto, disattesa la censura con cui si assume che i giudici di primo grado avrebbero errato nell’esaminare atomisticamente, e non globalmente (come, invece, avrebbero dovuto), i singoli comportamenti indicati come significativi della denunciata azione di mobbing.
E’ sufficiente, al riguardo, la lettura della motivazione della statuizione appellata per convincersi che, al contrario di quanto dedotto dall’appellante, il T.A.R. ha proceduto ad una completa ed esaustiva disamina del complesso della vicenda controversa, sicchè deve escludersi qualsivoglia profilo di illogicità nell’analisi che ha supportato la pronuncia reiettiva.
2.6- In ordine, invece, alle contestazioni riferite alle parti della decisione appellata attinenti alle singole condotte dell’Amministrazione dedotte come espressive del denunciato intento vessatorio, si svolgono le seguenti considerazioni.
2.6.1.- In merito ai presupposti legittimanti gli accertamenti psicologici che hanno poi fondato la misura (a quanto consta, non impugnata) della sospensione dell’interessato dal servizio per inidoneità temporanea, si rileva che la c.d. relazione Barbato è stata correttamente ritenuta idonea a fondare la verifica delle condizioni psichiche del dipendente, nella misura in cui conteneva l’esposizione di fatti ed episodi univocamente significativi di anomalie comportamentali e rivelava, quindi, l’esigenza di controlli medici sulla persistenza, in capo al Formosa, dei requisiti di idoneità psicologica richiesti per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali.
Né vale contestare l’attendibilità della predetta relazione, atteso che le condotte ivi riferite (e non contestate, in fatto, dal ricorrente) risultano, di per sé, idonee a segnalare la necessità oggettiva di procedere ad accertamenti medici sull’equilibrio dell’interessato, a prescindere dalla rimproverabilità soggettiva dei comportamenti o della loro eventuale rilevanza disciplinare.
Non appare, ancora, ammissibile la contestazione, nel merito, del giudizio medico che ha fondato, poi, la sospensione temporanea del Formosa dal servizio per inidoneità, trattandosi di un accertamento tecnico che sfugge a un sindacato di legittimità, in difetto di univoche e probanti allegazioni della sua manifesta erroneità, nella specie inesistenti (non essendo sufficiente, a tali fini, il deposito di perizie mediche che giungono a conclusioni diverse).
2.6.2- In merito, invece, alle censure relative al ritiro del tesserino e dell’arma di ordinanza, è sufficiente rilevare che il relativo provvedimento non è stato impugnato e che, anche negli stretti margini di apprezzamento consentiti dalla disamina della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, la contestata determinazione (non più sindacabile sotto il profilo della sua legittimità) si rivela del tutto ininfluente, siccome espressiva della corretta amministrazione del rapporto di lavoro con l’interessato, nella misura in cui si fonda sugli accertamenti sanitari che hanno rivelato, a carico del dipendente, un disturbo psichico che implica rilevanti e non trascurabili anomalie comportamentali.
2.6.3- Quanto, ancora, alla dedotta costrizione dell’interessato, da parte dell’Amministrazione, alla sottoscrizione di un’istanza di congedo straordinario e di una domanda di aspettativa per malattia, è sufficiente osservare che le medesime richieste risultano soggettivamente riferibili al Formosa (tanto che egli non le ha disconosciute) e che non consta alcun elemento (peraltro neanche allegato dalla parte oneratavi) dal quale desumere una coartazione violenta della sua volontà (nel chè si risolve la doglianza in esame).
2.6.4- In ordine, da ultimo, all’asserito demansionamento dell’interessato, si rileva che gli incarichi allo stesso assegnati si rivelano (tutti) coerenti con la sua qualifica, appaiono espressivi di un’ordinaria gestione del rapporto di impiego e, in ogni caso, non rivelano quell’intento discriminatorio e persecutorio, che, si ricorda, costituisce uno degli elementi costitutivi della responsabilità per mobbing.
2.7- In definitiva, la sequenza di atti e comportamenti denunciati dal ricorrente si rivela immune dai vizi dedotti a suo carico e, in ogni caso, non presenta quegli indefettibili caratteri di pervicace, continuativa e sistematica volontà del datore di lavoro di discriminare, emarginare ed estromettere il dipendente dalla vita lavorativa (nel chè si risolve il mobbing), dimostrando, al contrario, una corretta ed ordinata gestione del rapporto di lavoro, nella misura in cui si rivela coerente con le risultanze delle verifiche sanitarie opportunamente disposte e correttamente eseguite dall’Amministrazione.
3- Alle considerazioni che precedono consegue il rigetto dell’appello.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l’appellante a rifondere al Ministro appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




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