L'astensione dalle udienze non è legittimo impedimento ma è pur sempre l'esercizio di un diritto di libertà

di Marina Crisafi - L'astensione dell'avvocato dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento ma è un esercizio di un diritto di libertà che, laddove posto in essere nel rispetto dei limiti di legge e delle fonti secondarie, "impone il rinvio anche dell'udienza camerale, purché il difensore abbia manifestato in maniera univoca la volontà di partecipare ad essa".

Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 8525 del 25 febbraio scorso, accogliendo il ricorso di un uomo condannato dalla Corte d'Appello di Venezia per il reato di trasporto e detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, giacchè il giudice d'appello aveva "illegittimamente disatteso" la richiesta di rinvio dell'udienza di discussione in camera di consiglio formulata dal proprio difensore in considerazione dell'adesione di quest'ultimo all'astensione collettiva proclamata dall'Unione delle camere penali.

Per i giudici del Palazzaccio, richiamando l'orientamento costante della giurisprudenza in materia (cfr. Cass., SS.UU. n. 40187/2014), "l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata in sede collettiva costituisce l'esercizio di un diritto di libertà costituzionalmente garantito, il cui bilanciamento, rispetto alla concorrente incidenza di altri principi o valori di rilievo costituzionale, è stato realizzato in via generale secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale; dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste".

Il compito di accertare se l'adesione dell'avvocato all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle fonti primarie e secondarie, hanno continuato gli Ermellini, spetta al giudice, il quale, ove l'esercizio di siffatto diritto sia stato esercitato correttamente, è tenuto al rinvio dell'udienza camerale alla quale il difensore abbia manifestato di voler partecipare.

Pertanto, nel caso di specie, avendo la corte territoriale disatteso l'istanza di rinvio sulla base di considerazioni giuridiche del tutto estranee ai principi testé richiamati, la S.C. ha dichiarato nullo l'intero giudizio d'appello in quanto "illegittimamente celebrato" in assenza del difensore avente diritto a parteciparvi. 

Cassazione Penale, testo sentenza 25 febbraio 2015, n. 8525

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