Prima di rispondere alla domanda del lettore, è bene ricordare che secondo l'art. 3 del Codice della Strada gli attraversamenti pedonali

Dalla rubrica "Domande e Risposte" 

Domanda del lettore: Salve, la presente per chiedervi gentilmente un informazione a seguito di un fatto occorsomi. Ho parcheggiato la mia vettura in prossimità di un attraversamento pedonale (davanti all'automezzo) ed un vigile mi ha ordinato di spostarla. Quando gli ho chiesto perché, visto che non c'era alcun divieto di sosta, mi ha risposto "vuole che le facciamo......." poi ha aggiunto che la vettura non può stare parcheggiata a ridosso di un attraversamento pedonale. A questo punto, ho chiesto a quale distanza può sostare l'automezzo dal suddetto attraversamento e mi è stato risposto "almeno 5 metri" (pur non essendovi a ridosso nessuna riga gialla a zig zag). Chiedo quindi se esiste un articolo del codice della strada che supporta l'affermazione del vigile, oppure si viene a configurare un reato d'abuso di potere?

Risposta: Prima di rispondere alla domanda del lettore, è bene ricordare che secondo l'art. 3 del Codice della Strada gli attraversamenti pedonali (le c.d. "strisce") costituiscono quella parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito, da una parte all'altra della strada, godono della precedenza rispetto ai veicoli.

Ogni attraversamento, per l'art. 145 del regolamento di attuazione, è evidenziato sulla carreggiata tramite zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli; ha una lunghezza non inferiore a 2,50 m (sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere) e a 4 m (sulle altre strade) e una larghezza commisurata al flusso del traffico pedonale, con intervalli di 50 cm.

Fatte queste necessarie premesse, per rispondere al quesito del lettore, occorre chiamare in causa l'art. 158 del d.lgs. n. 285/1992 che disciplina il divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

La norma del Codice della Strada vieta espressamente la fermata e la sosta sugli attraversamenti pedonali (comma 1, lett. g)), ma nulla dice in ordine alla "prossimità", né tanto meno ad una precisa distanza da rispettare.

Laddove il codice ha voluto inserire uno specifico limite l'ha indicato expressis verbis.

Ad esempio, vietando la sosta sulla corrispondenza delle aree di intersezione nei centri abitati e in prossimità delle stesse a meno di 5 m (art. 158, comma 1, lett. f)); in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale e in loro prossimità sino a 5 m (limitatamente alle ore di esercizio) (art. 158, comma 2, lett. o)); o, ancora, negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei tram a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m (art. 158, comma 2, lett. d)).

Quanto alla striscia gialla a zig zag, citata dal lettore, l'art. 145 del regolamento di attuazione del Cds, ove questa sia evidenziata sulla carreggiata, prima degli attraversamenti pedonali, al fine di migliorare la visibilità dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad attraversare, vieta la sosta sulla stessa (anche nelle strade dove è consentita), ma nulla dispone in merito a distanze o prossimità.

Pertanto, fermo restando che durante la fermata e la sosta il conducente è sempre tenuto al rispetto dei principi generali sanciti dal Codice della Strada, ovvero ad adottare le opportune cautele per evitare incidenti o situazioni di pericolo all'incolumità degli utenti o di impedimento all'accesso e allo spostamento degli altri veicoli in sosta, qualora non si incorra in ulteriori e diverse proibizioni, si può affermare che nel Codice non trova spazio un divieto di parcheggio in prossimità (o ad una distanza di 5 m) dalle strisce pedonali.

Marina Crisafi

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