La funzione delle siepi secondo la Cassazione
Funzione propria delle siepi, individuata dalla Cassazione attraverso l'interpretazione autentica del testo di legge, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il quale afferma che le stesse risponderebbero a un preminente interesse di mantenimento della privacy - fungono da protezione e da habitat per specie animali e vegetali che sarebbero al contrario minacciati dall'urbanizzazione; riparano dal vento; schermano la vista e proteggono i terreni e le scarpate dall'erosione.
Di conseguenza, "va escluso che la siepe abbia la funzione principale o essenziale di difendere la privacy delle persone che si trovano nel fondo ove è collocata la siepe stessa". La tutela della riservatezza dei confinanti è dunque soltanto collaterale. Anche l'aspetto estetico - non direttamente curato dal legislatore nella normativa applicabile - può essere benissimo mantenuto adottando una soluzione di compromesso. E' quindi immune da vizi la motivazione della sentenza di merito impugnata, con conseguente rigetto del ricorso.