La funzione delle siepi secondo la Cassazione
La Suprema corte (sentenza n. 3232/2015), dopo aver interpretato la normativa di riferimento, individuando quindi la funzione propria degli alberi e delle siepi piantate a confine tra proprietà, risponde alla seconda in senso negativo, confermando l'ordine, adottato nel merito, di modificare l'assetto e la distanza degli arbusti incriminati, con relativo divieto di piantare in futuro altri alberi a distanza non consentita.
Funzione propria delle siepi, individuata dalla Cassazione attraverso l'interpretazione autentica del testo di legge, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il quale afferma che le stesse risponderebbero a un preminente interesse di mantenimento della privacy - fungono da protezione e da habitat per specie animali e vegetali che sarebbero al contrario minacciati dall'urbanizzazione; riparano dal vento; schermano la vista e proteggono i terreni e le scarpate dall'erosione.
Di conseguenza, "va escluso che la siepe abbia la funzione principale o essenziale di difendere la privacy delle persone che si trovano nel fondo ove è collocata la siepe stessa". La tutela della riservatezza dei confinanti è dunque soltanto collaterale. Anche l'aspetto estetico - non direttamente curato dal legislatore nella normativa applicabile - può essere benissimo mantenuto adottando una soluzione di compromesso. E' quindi immune da vizi la motivazione della sentenza di merito impugnata, con conseguente rigetto del ricorso.
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