Mettersi alla guida di una bicicletta dopo aver "alzato il gomito" può costare molto caro, risulta configurabile, infatti, il reato di guida in stato di ebbrezza

Avv. Paolo Accoti

Mettersi alla guida di una bicicletta dopo aver "alzato il gomito" può costare molto caro, risulta configurabile, infatti, il reato di guida in stato di ebbrezza.

E' quanto statuito dalla Suprema Corte (IV Sez. penale) con sentenza n. 4893, del 2 febbraio 2015, la quale, confermando il consolidato orientamento, ha ritenuto che: "il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale".

La norma di riferimento è quella di cui all'art. 186 del Codice della Strada, rubricata sotto il nome "Guida sotto l'influenza dell'alcool", che dispone come: "1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: ….".

Se la norma, a prima vista, sembrerebbe presuppore la "guida" di un veicolo, comunemente inteso quale mezzo a motore, con l'esclusione pertanto di mezzi azionati con altri metodi, quali, nel caso della bicicletta, i pedali spinti dall'azione muscolare, in realtà, in virtù del combinato disposto dagli artt. 46, 47, 50 e 140CdS, la stessa risulta ben applicabile anche ai velocipediquali appunto le biciclette.

Ed infatti, nella nozione di veicolo rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo, con esclusione soltanto delle macchine per uso di bambini (le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento) e di quelle per uso di invalidi (rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore), ex art. 46 CdS.

Nella classificazione dei veicoli, di cui all'art. 47 CdS, rientrano: "a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche".

Per velocipedi, s'intendono quei veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico (art. 50 CdS).

Ai velocipedi, o meglio ai loro conduttori, si applicano senz'altro le norme di comportamento generale disposte per gli utenti della strada e, pertanto, i ciclisti sono tenuti a agire in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 CdS).

Oltre alle norme specificamente disposte per siffatto tipo di veicoli: "I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. 2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. 3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. 4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. 5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5. …" (art. 182 CdS).

Pertanto, secondo i giudici della Suprema Corte, il reato in parola è configurabile ogni qual volta si rilevi la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

Pertanto, se si è "alticci", meglio condurre il velocipede a mano: parrebbe esclusa, infatti, la configurabilità dello specifico reato, atteso che in siffatte ipotesi si è considerati alla stessa stregua dei pedoni (Cfr.: Cass. civ., Sez. III, 07/01/1991, n. 57; App. Roma Sez. IV, 6/09/2006; Trib. Reggio Emilia Sez. I, 10/01/2006) - in virtù del richiamato art. 182 n. 4 CdS - e, pertanto, soggetti solo all'osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza.

Nessun dubbio, invece, in merito alla inapplicabilità della sanzione amministrativa della sospensione della patente, atteso che non sussiste alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria (Cass., Sez. IV, n. 18521/2014; Cass., Sez. IV, n. 13085/2013; Cass., Sez. IV, n. 45669/2005),

tanto anche in virtù del pronunciamento delle stesse Sezioni Unite, per cui deve ritenersi esclusa l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (come nel caso della bicicletta) o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Cass., Sez. Un., n. 12316/2002).

Ricorda, infine, la Suprema Corte (IV Sez. penale), con la sentenza n. 29284, del 4.07.2014, che nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolemica può avvenire in base ad elementi sintomatici, per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S.; e che, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (Cass., Sez. IV, 27940/2012).

Tanto chiarito, deve poi considerarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini della configurazione del reato in questione, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica ed indiziaria, indipendentemente dall'accertamento strumentale (Cass. sez. IV, n. 28787/2011).

Avv. Paolo Accoti

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