Anche il ciclista deve rispettare le norme del codice della Strada per non arrecare pericolo alla circolazione

di Lucia Izzo - Anche i ciclisti sono utenti della strada alla guida di un veicolo a tutti gli effetti; pertanto, non possono circolare liberamente, dovendo rispettare le apposite prescrizioni stabilite dal Codice della Strada. In particolare, chi circola in bicicletta ha il divieto di non farlo contromano e di rispettare i sensi unici, trattandosi non solo di comportamenti vietati, ma che possono arrecare grave pericolo alla circolazione e all'incolumità.


L'art. 143 del Codice della Strada (Posizione dei veicoli sulla carreggiata), prevede che i veicoli sprovvisti di motore, tra cui le biciclette, debbano essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.


L'art. 182 sulla circolazione dei velocipedi, precisa che i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. 


I velocipedi, inoltre, devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, ma mai sul marciapiede che, ex art. 3 del Codice della strada, rappresenta la zona destinata al transito esclusivo dei pedoni.


Chiunque, compresi i ciclisti, circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 318 a euro 1.272


Molti Comuni, anche in tempi recenti, hanno contrastato con forza i ciclisti trasgressori, imponendo alla Polizia Municipale tolleranza zero per chi circola contromano, infrazione che resta tale anche per i veicoli non a motore.


Con il parere n. 4635/2015, il Ministero dei Trasporti ha confermato la legittimità della multa comminata al ciclista che circola in violazione del senso di marcia, senza che a tal fine rilevi che la sua condotta sia in concreto pericolosa o no (per approfondimenti: Biciclette: multe salate a chi va contromano!). 


Irrilevante, nel caso esaminato dal dicastero, che il Comune abbia installato un cartello stradale integrativo che deroga al senso unico di marcia, creando di fatto una pista ciclabile a doppio senso sulla carreggiata stradale in cui le biciclette viaggiano in senso di marcia contrario a quello delle auto. Palese, infatti, il pericolo alla circolazione che origina dal conflitto tra gli utenti della strada a causa della segnaletica.


Una possibile soluzione, precisa il parere, per consentire alle biciclette di circolare in senso contrario a quello di marcia, consisterebbe nell'istituire una direzione obbligatoria per i veicoli a motori, sostanzialmente una strada a senso unico che renda chiaro all'automobilista che non tutta la strada è a sua disposizione.


In un precedente parere del 21 dicembre 2011, n. 6234, il Ministero dei Trasporti ha tuttavia espresso un parere favorevole sulla circolazione in controsenso dei ciclisti, ma solo in particolare circostanze: in primis, necessaria apposita segnaletica che segnali il doppio senso di circolazione, in secondo luogo deve trattarsi di strade con larghezza adeguata, in assenza di traffico pesante e in aree con limite di 30 km/h, nelle Zone a traffico limitato. 

 


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