La Cassazione ha esteso la disciplina dell'annullamento anche ai rapporti coniugali duraturi ossia di 'età' superiore ai 3 anni
Con la sentenza n. 1495/2015 i giudici della Suprema Corte hanno esteso la riconoscibilità dell'annullamento canonico anche ai rapporti coniugali cosiddetti duraturi - vale a dire, di "età" superiore ai 3 anni.

Il limite temporale dei 3 anni era stato "introdotto" pochi anni fa (nel 2012) proprio dalle sezioni unite della stessa Corte, al fine di porre un argine alle numerose istanze di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di annullamento che venivano presentate ogni anno presso le Corti italiane.

La ratio di questo "paletto" era tanto di ordine pratico - per evitare l'ingolfamento della macchina giudiziaria - quanto, in parte, di principio: negli ultimi anni, infatti, il ricorso all'annullamento da parte dei coniugi uniti dal vincolo religioso si era ormai trasformato in una sorta di divorzio "sacro"… e piuttosto veloce, un modo facile per tornare presto liberi senza strascichi di sorta.

Quest'ultima sentenza, invece, riconosce un'eccezione all'operatività del limite dei 3 anni, nei casi in cui vi sia il totale consenso di entrambi i coniugi sulla richiesta di annullamento.

Come è avvenuto nel caso di specie, dove V. N. che A.V., sposati da 6 anni e genitori di due figli, hanno presentato congiuntamente e in completo accordo l'istanza per la delibazione della sentenza canonica di annullamento del loro matrimonio.

In particolare, a rilevare in questa vicenda, secondo gli Ermellini, sarebbe soprattutto la volontà della donna - parte lesa della coppia per i continui tradimenti di lui - la quale, pur non essendo ad essa imputabile per «il difetto originario del consenso accertato in sede di giudizio canonico», ha comunque scelto di percorrere la strada dell'annullamento piuttosto che quella dello scioglimento.

E così, dopo il rigetto della domanda di delibazione da parte dei giudici della Corte d'Appello di Napoli, la Cassazione ha finalmente detto sì all'annullamento anche civile del rapporto di coniugio di V. e A., rinviando la causa ai magistrati di merito.

Cassazione: testo della sentenza 1495/2015

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