Non si tratta di una nuova norma, bensì della corretta interpretazione di quella già esistente

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche dai ciclisti. Non si tratta di una nuova norma, bensì della corretta interpretazione di quella già esistente. È quanto ha appena precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4893 del 2.02.2015. 

In ossequio al sacro principio per cui la legge è uguale per tutti, i Supremi Giudici hanno infatti puntualizzato che ai fini dell'integrazione della condotta illecita di cui all'art. 186 del Codice della Strada, il numero di ruote (2 o 4) del veicolo guidato ovvero la presenza di un motore, non hanno alcuna rilevanza

Ciò che conta è invece l'effettiva idoneità del mezzo ad "interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l'integrità del pubblico degli utenti della strada" - cosa che può predicarsi anche di una bicicletta, se condotta da persona brilla o ubriaca. 

Pertanto, la Polizia può sottoporre alla prova del palloncino anche i ciclisti, ai quali, in caso di esito positivo del test, si applicheranno le dovute sanzioni - amministrative o penali, a seconda del tasso alcolemico riscontrato.


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