Non è permesso alle parti introdurre altre cause di estinzione del rapporto dato il carattere inderogabile della disciplina legislativa limitativa dei licenziamenti

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 1025 del 21 Gennaio 2015. 


E' legittimo applicare la clausola del regolamento aziendale che preveda, a fronte di un'assenza ingiustificata protratta nel medio periodo, le dimissioni automatiche per fatti concludenti? 


La Cassazione si è espressa in senso negativo, affermando che "può estinguersi esclusivamente per le cause a tal fine previste dalla legge e non è permesso alle parti introdurre altre cause di estinzione del rapporto, stante il carattere inderogabile della disciplina legislativa limitativa dei licenziamenti". E' dunque possibile, nel nostro ordinamento, che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in maniera legittima solo in due modi: o per dimissioni espresse del lavoratore o per licenziamento

intimato dal datore di lavoro. L'introduzione di una terza specie, di tipo negoziale, può essere prevista dalle parti, a patto che sia ammessa la prova contraria.

Nel caso di specie il regolamento del personale approvato dall'azienda viene considerato dimissionario il dipendente che "senza dare la prevista comunicazione, si assenti senza giustificato motivo dal lavoro per un periodo superiore a 10 giorni lavorativi consecutivi". Di fatto, nel merito, è emerso tuttavia che il dipendente licenziato avesse in effetti avvisato l'azienda della propria assenza - di oltre dieci giorni consecutivi - provvedendo a comunicare telefonicamente la causa di malattia e trasmettendo altresì, su espressa richiesta dell'azienda stessa, i certificati medici giustificativi. "Alle parti non è consentito di attribuire a determinati comportamenti del lavoratore il valore ed il significato negoziale di manifestazione implicita o per facta concludentia della volontà di dimettersi, senza possibilità di prova contraria. Si è osservato che in tali ipotesi, invero, non si tratterebbe più di dimissioni manifestate per facta concludentia - le quali presuppongono una volontà effettiva di dimettersi e la manifestazione di essa seppure in forma diversa dalla dichiarazione esplicita - ma della attribuzione convenzionale di un effetto giuridico tipizzato - la cessazione del rapporto - ad un determinato comportamento". Nei fatti veniva accertata una situazione di assenza ingiustificata, concettualmente diversa dalla volontà del lavoratore di dimettersi. Ciò che è mancata, in questo caso, è proprio la garanzia procedimentale del contraddittorio; il ricorso promosso dall'azienda è rigettato.


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