Misure cautelari: dal braccialetto elettronico al carcere? Cassazione, il giudice ha l'obbligo di motivare.
Marina Crisafi |

Misure cautelari: dal braccialetto elettronico al carcere? Cassazione, il giudice ha l'obbligo di motivare.

Lo ha affermato la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 52716 del 19 dicembre 2014, annullando un'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino

La decisione del giudice che ripristina la custodia cautelare in carcere non ritenendo sufficienti gli arresti domiciliari con l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico deve essere adeguatamente motivata.

Lo ha affermato la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 52716 del 19 dicembre scorso, annullando l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che, in accoglimento dell'appello proposto dal pm, riformava il precedente provvedimento del gip che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico per due indagati per i reati di rapina aggravata, lesioni e porto di oggetto atto all'offesa.

Per la Cassazione, infatti, sia il Tribunale del riesame che il pm ricorrente avevano focalizzato l'attenzione solo sul primo aspetto dell'ordinanza del gip del Tribunale di Asti, ritenendo che “il breve periodo di tempo trascorso rispetto alle precedenti decisioni doveva ritenersi irrilevante stante la particolare gravità dei fatti e della condotta successiva sicché immutato doveva ritenersi il pericolo di recidiva e, quindi, di affidabilità degli indagati”.

Indubbiamente, hanno affermato i giudici di piazza Cavour, è principio consolidato di diritto la circostanza che “il semplice decorso del tempo non può far venir meno automaticamente le esigenze cautelari”.

Ma l'ordinanza del gip aveva tenuto conto anche della “novità” normativa introdotta nell'art. 275-bis c.p.p., per cui, pur essendo “meno afflittivi”, in virtù dell'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, gli arresti domiciliari erano comunque idoneia realizzare un costante contenimento e controllo degli indagati al fine di contenere l'indole delinquenziale”.

Invece, hanno concluso gli Ermellini annullando l'ordinanza sul punto e rimettendo gli atti per un nuovo esame, “aldilà di una laconica ed apodittica motivazione sull'elevato rischio di recidiva”, il Tribunale del riesame non ha spiegato le ragioni per le quali il suddetto pericolo doveva ritenersi sussistente pur con il braccialetto elettronico che “monitorando di continuo la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi” era sufficiente a scongiurarlo. 


Cassazione Penale, testo sentenza 19 dicembre 2014, n. 52716

Cassazione Penale, sentenza 19 dicembre 2014, n. 52716 

Fatto 

1. Con ordinanza del 08/07/2014, il Tribunale del Riesame di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, riformava l’ordinanza con la quale, in data 03/06/2014, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Asti, aveva sostituito la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari - disponendo per entrambi l’applicazione del cd. “braccialetto elettronico” - nei confronti di L.A. e B.A. entrambi indagati per i reati di rapina aggravata, lesioni e porto di oggetto atto all’offesa, ripristinando così la misura della custodia cautelare in carcere. 
2. Avverso la suddetta ordinanza, entrambi gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione. 
3. L.A., in proprio, ha dedotto i seguenti motivi: 
3.1. Violazione dell'Art. 274 c.p.p. Per non avere il tribunale motivato adeguatamente sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 
3.2. Violazione dell'Art. 275 c.p.p. Per non avere il tribunale motivato in modo logico in ordine sia al criterio di adeguatezza della misura da applicare sia al principio di proporzionalità; 
3.3. Per avere il tribunale usato una disparità di trattamento fra la valutazione della posizione di esso ricorrente e quella del coimputato R. Che era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 
4. B.A., a mezzo dei propri difensori, ha proposto i seguenti motivi: 
4.1. Violazione degli Artt. 648-649-275 c.p.p.: il ricorrente, sostiene che, erroneamente, il tribunale aveva ritenuto che la concessione degli arresti domiciliari aveva violato il giudicato in tema di esigenze cautelare in punto di adeguatezza della custodia in carcere. Infatti, «il decorso di un significativo, ulteriore lasso di tempo, pari ad oltre il doppio di quello giudicato insufficiente (il 18/02/2014) a modificare il quadro cautelare, costituisce un fattore di novità che legittimava la richiesta difensiva di rivalutazione delle esigenze di cautela, senza che possano opporsi inconferenti preclusioni processuali»; 
4.2. Violazione dell'Art. 275 bis c.p.p. Per avere il tribunale, in modo manifestamente illogico, ritenuto che neppure il controllo mediante mezzi elettronici fosse idoneo ad evitare il pericolo di recidiva. In realtà, il Tribunale, argomentando sulla gravità del reato e la personalità dell’indagato, aveva utilizzato argomenti che nulla avevano a che vedere con il pericolo di recidiva che il braccialetto, monitorando di continuo la presenza dell’indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi, era sufficiente a scongiurare. 

Diritto 

Entrambi i ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili quanto al contenuto, sono fondati. 
Va premesso che il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del cd. “braccialetto elettronico”, adducendo, due motivi: 
a) il tempo trascorso dall’applicazione della custodia cautelare in carcere; 
b) la circostanza che, a seguito dell’entrata in vigore del “nuovo” art. 275 bis c.p.p. gli arresti domiciliari, benché meno afflittivi, erano tuttavia idonei, in virtù dell’obbligo di indossare il cd. “braccialetto elettronico” «a realizzare un costante contenimento e controllo degli indagati al fine di contenere l’indole delinquenziale». 
Ora, sia il Pubblico Ministero ricorrente che lo stesso tribunale, hanno focalizzato la loro attenzione solo sul primo aspetto dell’ordinanza. 
Infatti, il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha sostenuto che « la diversa decisione del giudice per le indagini preliminari, assunta a breve distanza dalle stesse non si fonda su alcun effettivo elemento di novità, tale da costituire “elemento di sicura valenza sintomatica” di un mutamento delle esigenze cautelare: alcun fatto nuovo è intervenuto; il tempo decorso dalla precedente decisione è breve e di per sé non può assumere significato; il rispetto delle prescrizioni non può certo corroborare un giudizio di diminuita pericolosità sia in astratto che in concreto, tenendo conto che le prescrizioni connesse alla misura cautelare della custodia in carcere sono evidentemente assai difficili se non impossibili da trasgredire, essendo coattivamente imposte». 
Alla stregua delle suddette considerazioni, il tribunale ha poi, concluso che il breve periodo di tempo trascorso rispetto alle precedenti decisioni doveva ritenersi irrilevante stante la particolare gravità dei fatti e della condotta successiva sicché immutato doveva ritenersi il pericolo di recidiva e, quindi, di affidabilità degli indagati. 
Con la suddetta motivazione, il tribunale, indubbiamente, si è adeguato al consolidato principio di diritto secondo il quale il semplice decorso del tempo non può far venir meno automaticamente le esigenze cautelare (in terminis: SSUU 40538/2009 Rv. 244377; Cass. 16425/2010 Rv. 246868; Cass. 21424/2011 Rv. 250253; Cass. 1858/2013 Rv. 258191; Cass. 20112/2013 riv 255725; Cass. 49112/2013 Rv. 257880). 
Sennonché, il tribunale non ha adeguatamente considerato che il giudice per le indagini preliminari aveva concesso gli arresti domiciliari in virtù della "novità" normativa dell’applicazione del cd. “braccialetto elettronico” introdotta nell’art. 275 bis c.p.p. novità che consentiva una nuova valutazione sull’adeguatezza della suddetta misura rispetto al pericolo di recidiva in relazione ai pur gravi reati per i quali gli istanti sono indagati. 
Sul punto, deve, quindi, darsi atto che il tribunale, al di là di una laconica ed apodittica motivazione sull’elevato rischio di recidivanza «pur considerando il possibile utilizzo di strumenti di controllo ai sensi dell’art. 275 bis c.p.p.» non ha spiegato le ragioni per le quali il suddetto pericolo doveva ritenersi sussistente pur con il “braccialetto elettronico” che - come correttamente ha lamentato il ricorrente B. - «monitorando di continuo la presenza dell’indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi, era sufficiente a scongiurare». 
L’ordinanza, pertanto, sul punto, va annullata e gli atti rimessi al tribunale per nuovo esame. 

P.Q.M. 

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’adeguatezza della misura con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. 


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