In tema di
circolazione stradale, “l'abbagliamento
da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano
derivati alle persone”. Anzi, in tale situazione, il conducente “è tenuto ad interrompere la marcia,
adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione
ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del
fenomeno impeditivo della visibilità".
Così,
testualmente, si è espressa la IV sezione penale della Cassazione, con sentenza n.
52649 del 18 dicembre 2014, annullando l'assoluzione disposta dal giudice
di pace di Cosenza nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 590
c.p. ed accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cosenza.
Ritenendo fondate
le motivazioni del procuratore ricorrente e illogico e contraddittorio il
percorso argomentativo del giudice di prime cure con riferimento alla
sussistenza dell'esimente del caso
fortuito, la Corte ha infatti affermato che quest'ultimo “si realizza quando un fattore causale,
sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta
del soggetto renda eccezionalmente
possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non
evitabile”.
Nella specie, invece, ha
concluso la S.C. annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al
giudice di pace di Cosenza, l'abbagliamento da raggi solari subito dal
conducente non vale ad escludere la sua
responsabilità, poiché egli era tenuto ad interrompere la marcia, “specialmente in vista di un incrocio e
quando, come nella fattispecie di cui è processo, egli si appresta ad effettuare
una manovra di svolta a sinistra del mezzo”, dovendo adottare tutte le più
opportune cautele per non intralciare la circolazione o l'insorgenza di altri
pericoli, attendendo il superamento degli effetti impeditivi della visibilità.
Cassazione Penale, testo sentenza 18 dicembre 2014, n. 52649
Cassazione Penale, sentenza 18 dicembre 2014, n. 52649
Fatto
Con sentenza del 18/07/2013 il Giudice di Pace di Cosenza assolveva S.A. dal reato di cui all'art. 590 c.p. perché il fatto non costituisce reato.
Riteneva il Giudice di Pace che il sinistro era stato determinato dall'improvviso accecamento di S.A. causato dalla luce del sole e che tale circostanza aveva impedito al prevenuto di rilevare la presenza della moto della persona offesa nell'area di intersezione. Pertanto, secondo il Giudice di Pace, l'evento era stato cagionato dall'abbagliamento della luce del sole e quindi da caso fortuito. Avverso tale statuizione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza proponeva ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli articoli 590 e 45 c.p. in quanto, a suo avviso, il giudice di prime cure non aveva esaminato né interpretato gli elementi probatori a sua disposizione, dal momento che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto, renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento assolutamente non prevedibile ed evitabile. Nella fattispecie che ci occupa invece l'eventuale abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integrerebbe un caso fortuito e quindi non escluderebbe la penale responsabilità per i danni che siano derivati alle persone.
Diritto
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Il percorso argomentativo del giudice di Pace appare infatti illogico, contraddittorio e soprattutto violativo della corretta applicazione delle norme invocate con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'esimente del caso fortuito.
Tanto premesso si osserva che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile.
Nella fattispecie che ci occupa, invece, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non esclude la sua responsabilità, essendo egli tenuto ad interrompere la marcia, specialmente in vista di un incrocio e quando, come nella fattispecie di cui è processo, egli si appresta ad effettuare una manovra di svolta a sinistra del mezzo. Il conducente quindi dovrà adottare tutte le più opportune cautele al fine di non creare intralcio alla circolazione o l'insorgere di altri pericoli ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio condivide, (cfr, tra le altre, Cass., sez.4, sent. N.10337 dell'1.06.1989, Rv.181837) secondo cui "in tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità".
Ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. deve essere quindi pronunziato annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di Pace di Cosenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di Pace di Cosenza.