Quando viene investito un pedone, anche se costui ha tenuto una condotta imprudente, l'investitore è corresponsabile se non tiene una velocità adeguata

Concorso di colpa e investimento del pedone

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Il Tribunale di Bergamo, chiamato a pronunciarsi sulla spettanza dei danni causati alla famiglia di una ragazza, vittima di un investimento da parte di un motociclo, nell'affermare la responsabilità del 90% della de cuius, non nega il diritto al risarcimento, perché la conducente del mezzo ha comunque una responsabilità del sinistro pari al 10%. Non regge infatti il tentativo di discolparsi della ragazza, adducendo l'abbagliamento dei raggi del sole. La distanza dal punto d'impatto infatti avrebbe consentito alla stessa, se avesse tenuto una velocità adeguata alle circostanze, di evitare l'urto con la vittima. Questo quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1098/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale di Bergamo viene adito da due genitori, che agiscono in proprio e per conto dei figli, per ottenere il risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale in cui la figlia ha perso la vita dopo l'impatto con un motociclo. Il sinistro si è verificato perché la de cuius ha attraversato una strada da sinistra verso destra senza utilizzare le vicine strisce pedonali, situate a una distanza non superiore ai 100 metri dal punto d'impatto.

Colpa del pedone e del conducente del motociclo

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Per il Tribunale di Bergamo la domanda degli attori è fondata e merita di essere accolta perché in relazione al sinistro deve attribuirsi il 10% della responsabilità alla conducente del motoveicolo investitore e il restante 90% al pedone.

Dalle prove è pacifico che la vittima ha attraversato la strada senza avvalersi delle strisce pedonali, distanti a circa 100 metri dal punto di impatto, in violazione dell'art. 190 del Codice della Strada. La giovane non si è infatti accorta del sopraggiungere del motociclo, anche se aveva visione del mezzo, come emerso dalla perizia redatta in sede penale.

L'abbagliamento non esclude la responsabilità

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La condotta imprudente del pedone però non esclude completamente quella del conducente del motoveicolo, responsabile nella misura del 10% nel caso di specie. L'andamento del motociclo infatti non era adeguato allo stato dei luoghi, alla visibilità e alle circostanze del caso specifico, tanto da impedire al mezzo di arrestarsi immediatamente al fine di scongiurare l'investimento.

Sulla addotta visibilità compromessa da parte del conducente del motociclo il Tribunale ricorda che:

  • " l'art. 141 del D.Lgs. n. 285 del 1992 ratione temporis applicabile considera altresì la "visibilità" quale parametro di adeguamento dell'andatura;
  • In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità."

L'abbagliamento lamentato dalla conducente nel caso specifico non è stato improvviso e talmente vicino al pedone da impedirle di arrestare per tempo il mezzo. Anche a voler seguire l'orientamento più rigoroso della giurisprudenza che considera l'abbagliamento una circostanza irrilevante per la configurabilità della colpa, il giudice rileva che la conducente ha dichiarato di essere stata colpita dai raggi del sole pochi metri dopo il dosso, distante rispetto al luogo dello scontro in misura tale (36 metri) da permetterle di rallentare e arrestare il mezzo.

Il conducente che va veloce è sempre responsabile

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Ricorda quindi il Tribunale che "L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo."

Leggi anche:

Pedone investito fuori dalle strisce: il colpo di sole non scusa

Scarica pdf Tribunale Bergamo n. 1098/2021

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