Aveva forse sperato di farla franca un uomo, finito sotto processo per aver dato dello "scemo" a un vigile urbano, sostenendo che il termine non sarebbe stato offensivo.
Dopo una sentenza del Giudice di Pace di Ancona che lo condannava per il reato di ingiuria (assolvendolo per quello di minaccia), l'uomo si era rivolto alla Cassazione contestando la valenza ingiuriosa, ai sensi della legge penale, del termine da lui utilizzato. Ma cadeva dalla padella nella brace.
Non importa, per la Corte, che
il termine sia contemplato dal vocabolario con riferimento a colui "che ha o dimostra poca intelligenza,
sciocco, insulso" (Garzanti). E nemmeno che sia entrato nel gergo
corrente e comunemente usato. Per la Cassazione
dare dello "scemo" a qualcuno integra, comunque, gli estremi del reato di ingiuria.
Così i giudici
del Palazzaccio, con sentenza n. 52082
del 15 dicembre 2014, hanno confermato in via definitiva la condanna per il reato di cui all'art. 594 codice penale.
Con riferimento
alla natura ingiuriosa della parola "scemo", infatti, la
quinta sezione penale della S.C., rigettando il ricorso e condannando il
ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha richiamato un precedente giurisprudenziale secondo cui "le frasi volgari e offensive sono
idonee a integrare gli estremi del reato (di oltraggio) anche se siano divenute
di uso corrente in particolari
ambienti perché l'abitudine al
linguaggio volgare e genericamente offensivo proprio di determinati ceti
sociali non toglie alle dette frasi la
loro obiettiva capacità di ledere il prestigio del pubblico ufficiale, con
danno della pubblica amministrazione da esso rappresentata".
Cassazione Penale, testo sentenza 15 dicembre 2014, n. 52082
Cassazione Penale sentenza 15 dicembre 2014, n. 52082
Ritenuto in fatto
1. P.D., imputato dei reati di cui agli articoli 612 e 594 del codice penale, commessi nei confronti di Perugini Francesco, è stato condannato dal giudice di pace di Ancona per il reato di ingiuria ed assolto per quello di minaccia.
2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato per erronea applicazione di legge, nonché vizio di motivazione, in merito al riconoscimento della fattispecie delittuosa di cui all’articolo 594 cod. pen.; la motivazione sarebbe contraddittoria perché la condanna si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa che sono state ritenute inattendibili per quanto riguarda il reato di cui all’articolo 612 cod. pen.. Lamenta, poi, che non sia stata ritenuta la scriminante della provocazione e contesta che il termine “scemo” abbia valenza ingiuriosa ai sensi della legge penale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso é infondato; per quanto riguarda la prima censura, è sufficiente precisare che la valutazione frazionata dell’attendibilità del teste persona offesa è stata giustificata con il fatto che sull’ingiuria – intesa come dato di fatto oggettivo – vi è stata l’ammissione dell’imputato, mentre per quanto riguarda le minacce non vi è stato alcun riscontro.
2. Quanto alla concessione della scriminante della provocazione, non può certo ritenersi tale il mancato raggiungimento di un accordo transattivo, di cui peraltro non si dice nemmeno a chi dei due contendenti sia addebitabile e per quale motivo (rendendo, pertanto, sul punto il ricorso aspecifico).
3. Infine, quanto alla natura ingiuriosa della parola “scemo”, occorre ricordare che Le frasi volgari e offensive sono idonee a integrare gli estremi del reato (di oltraggio) anche se siano divenute di uso corrente in particolari ambienti perché l’abitudine al linguaggio volgare e genericamente offensivo proprio di determinati ceti sociali non toglie alle dette frasi la loro obiettiva capacità di ledere il prestigio del pubblico ufficiale, con danno della pubblica amministrazione da esso rappresentata (nella fattispecie era stata ritenuta oltraggiosa la frase “vieni qui scemo, cretino”; cfr. Sez. 6, n. 6431 del 25/02/1989, CATALDI, Rv. 181175).
4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.