Ciò che conta non è la protrazione nel tempo, ma la qualità del vincolo instaurato

Con la sentenza n. 50965 del 4 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito quali sono gli elementi oggetti e soggettivi che devono sussistere al fine della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

Richiamando una consolidata giurisprudenza sul punto, il giudice di ultima istanza spiega che ciò che conta non è la protrazione nel tempo, ma la qualità del vincolo instaurato

Nel caso oggetto di specie, il requisito della gravità indiziaria in ordine alla configurabilità della partecipazione al sodalizio criminale era stato desunto, nei precedenti gradi di giudizio, dal coinvolgimento dell'indagato nell'acquisto in cinque occasioni di quantitativi di hashish sempre dalla stessa persona ed in un arco temporale molto ristretto. 


La Corte di Cassazione, al riguardo, ha osservato che "la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa". 


Il vincolo associativo sussiste quando il grossista impieghi consapevolmente le risorse dell'organizzazione, e con la coscienza di farne parte, ma deve escludersi che possa essere desunto automaticamente da una serie di operazioni, anche frequenti, di compravendita delle sostanze illecite concluse tra le stesse persone, in quanto è necessario che gli acquirenti agiscano con la volontà e consapevolezza di operare in qualità di aderenti ad una organizzazione criminale e nell'interesse della stessa.


Nella sentenza la Corte, spiega anche che non è necessaria la prova della conoscenza, da parte dei singoli associati, di ogni aspetto dell'organizzazione criminale o di un numero minimo dei suoi componenti, ma è sufficiente la consapevolezza di avere prestato la propria adesione ad un patto criminale cui è sottesa una struttura organizzata. 

Cassazione Penale, sentenza 4 dicembre 2014, n. 50965

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