La circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione

Il metodo mafioso e le condotte dirette ad agevolare l'associazione
Peraltro, per la qualificazione dell'art 7 citato devono sussistere due elementi, legata, la prima, all'uso del "metodo mafioso", avvalendosi cioè delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. configurabile anche indipendentemente dall'appartenenza dell'agente al sodalizio delinquenziale; la seconda, in proiezione finalistica, si riferisce a condotte delittuose oggettivamente dirette ad agevolare le attività dell'associazione mafiosa.L'aggravante dell'agevolazione mafiosa
Tale duplice configurazione, e quindi l'aggravante della c.d agevolazione mafiosa, sussisterà a condizione che tale comportamento risulti assistito e suffragato dalla consapevolezza di favorire l'intero sodalizio, e non un suo singolo comportamento del quale si ignorino le connessione con la criminalità organizzata. Il metodo mafioso come elemento circostanziale, invece, si configura necessariamente nella realizzazione di determinati atti intimidatori violenti (dai quali consegue l'assoggettamento) impiegati per l'esecuzione di singoli episodi criminosi. Tale circostanza in esame, invece, può essere contestata solo ogni qualvolta la forza di intimidazione venga effettivamente utilizzata per la consumazione di singoli delitti.In evidenza oggi: