Avv. Emanuele Papaleo - La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione.
La circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione
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