Avv. Emanuele Papaleo - La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione.
La circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione
Articoli correlati
-
15-04-2019
Reato di estorsione e aggravante del metodo mafioso
L'estorsione, reato sintomatico della criminalità organizzata, è il delitto più frequente non solo in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia, ma in pratica in tutte le regioni italiane -
06-01-2015
Associazione a delinquere di stampo mafioso: concorso esterno, requisiti
Sul piano probatorio assume rilievo la dimostrazione della stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio -
29-07-2020
L'aggravante del metodo mafioso
Le Sezioni Unite della Cassazione affermano che l'aggravante ex art. 416-bis 1 comma c.p. ha natura soggettiva ed è necessario il dolo intenzionale -
-
In evidenza oggi
- Giustizia riparativa: il Ministero pubblica le nuove linee guida
- Cassazione: la penale che trattiene tutto l’acconto può essere vessatoria
- Reato di femminicidio e criticità costituzionali
- LPU: l'istanza di liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza
- Muro di cinta in condominio: resta comune anche se serve un'area esclusiva
