Ammissibilità concorso esterno e reato associativo: un'analisi della giurisprudenza sul tema

Ammissibilità concorso esterno e reato associativo

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Negli ultimi anni, il dilagare della criminalità di stampo mafioso ha reso particolarmente acuti taluni problemi di interferenza tra l'istituto del concorso di persone e il reato associativo.
In particolare, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sull'ammissibilità del concorso eventuale nel reato associativo da parte di soggetti che, pur non facendo parte dell'associazione, come partecipi interni alla struttura associativa, intrattengono con la stessa, rapporti di collaborazione e contribuiscono a mantenerla in vita e rafforzarla.
Sul tema si sono contrapposti a lungo due orientamenti.[1]

Orientamenti a confronto

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Il primo di tali orientamenti sostiene l'inammissibilità del concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Si fa leva sulla sovrapponibilità del contributo alla partecipazione. Sotto il profilo oggettivo, il contributo del concorrente esterno si risolve, al pari dell'associato, in un contributo eziologicamente rilevante alla conservazione, rafforzamento e promozione dell'associazione.

Sotto il profilo soggettivo, l'elemento soggettivo del concorrente coincide con quello del partecipante: l'art. 110 c.p. nella parte in cui si riferisce al concorso nel "medesimo reato" richiede che il concorrente esterno presenti il dolo del reato associativo.
Il secondo orientamento, prevalente, sostiene invece l'ammissibilità del concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p. I giudici di legittimità hanno affermato che il concorrente esterno non pone in essere la condotta tipica prevista dall'art. 416 bis c.p., ossia quella di far parte in maniera stabile del sodalizio. Egli si limita a contribuire dall'esterno al mantenimento e al rafforzamento dell'organizzazione, dando vita a un contributo atipico rilevante penalmente ai fini della responsabilità ai sensi dell'art. 110 c.p.

La giurisprudenza [2] ha altresì precisato i caratteri del contributo esterno penalmente rilevante: esso deve rivestire efficacia causale rispetto al raggiungimento dei fini del sodalizio criminoso.
Viene qualificato contributo di partecipazione quello del soggetto che riveste un ruolo all'interno del sodalizio, anche se non ha mai avuto occasione di attivarsi; l'extraneus, invece, è quel soggetto che non riveste alcun ruolo all'interno dell'associazione, e sul quale l'associazione non può contare, ma che più volte sia stato contattato per tenere condotte agevolative sulla base di autonome determinazioni. Il riscontro dell'incidenza causale della condotta ausiliatrice del concorrente esterno a favore dell'organizzazione mafiosa deve essere effettuato ex post e in concreto.

Discrimen tra intraneus ed extraneus

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Sul discrimen tra intraneus ed extraneus dell'associazione si è inoltre evidenziato che l'atteggiamento psicologico e il comportamento materiale che un soggetto può assumere verso una cosca mafiosa varia da un massimo a un minimo, passando per situazioni intermedie. Il minimo è la mera connivenza, che postula che l'agente mantenga un comportamento passivo e inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del reato. Si tratta di un comportamento che non assume rilevanza causale rispetto alla realizzazione del programma criminoso ed è riprovevole sul piano morale.
La situazione intermedia è costituita dal concorso esterno che si verifica quando una persona, priva dell'affectio societatis, e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, consapevole e volontario, a carattere occasionale e continuativo, purché tale contributo abbia rilevanza causale per rafforzare e conservare l'associazione.
Vi è infine la situazione del soggetto che sia stabilmente inserito nella struttura criminale con la coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma criminoso in modo stabile e permanente (c.d. intraneus).
Chiarita l'ammissibilità del concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la giurisprudenza ha discusso sulla forma di dolo che colora il contributo dell'extraneus[3].
Sul punto, una parte degli interpreti sostiene che sia sufficiente il dolo generico: può anche difettare la volontà di realizzare i fini dell'associazione, essendo sufficiente che il concorrente esterno sia consapevole dell'efficacia causale del contributo prestato al mantenimento e rafforzamento del sodalizio.
Altra parte della giurisprudenza, prevalente, ritiene che sia necessario il dolo diretto: il concorrente esterno deve sapere e volere che il contributo è diretto alla realizzazione del programma criminoso.

Dott.ssa Ambra Calabrese

[1] Ex multis, Cass., Sez. Un., n. 33748/2005; Cass., Sez. II, n. 34147/2015

[2] Cass., Sez. II, n. 53675/2014

[3] Ex multis, Cass., Sez. Un., . 22327/2003; Cass. Sez. Un., n. 33748/2005


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