La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 3017/2004) ha stabilito che, in caso di eccesso di velocità, la mancata contestazione immediata della violazione, non necessita di particolare motivazione nel caso in cui l'apparecchiatura utilizzata non consenta la rilevazione dell'illecito prima del transito del veicolo. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada
identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari". Infine, la Corte ha precisato che "ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile - come sopra evidenziato - alcun sindacato giurisdizionale".
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