Si può riconoscere la "quasi flagranza" di reato se è passata un'ora tra il fatto e l'arresto.
Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza 4 dicembre 2014, n. 50873) occupandosi del caso di un imputato a cui il tribunale di Prato aveva convalidato l'arresto e disposto procedersi a giudizio direttissimo.
L'imputato si era rivolto alla Suprema Corte sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto convalidare l'arresto mancandone i presupposti dato che nella specie era passata almeno un'ora dei fatti.
Secondo la Cassazione, però, che ha condiviso la requisitoria del procuratore generale, nel caso di specie la Polizia Giudiziaria "ha provveduto a raccogliere, nell'immediatezza del fatto, le dichiarazioni della persona offesa e di un testimone" e, "essendo trascorsa poco più di un'ora tra il fatto contestato e l'arresto, l'operato della Polizia Giudiziaria non può ritenersi illegittimo perché in questo lasso di tempo le indagini e le ricerche sono proseguite senza soluzione di continuità".
La Cassazione fa riferimento a una parte della giurisprudenza (che i giudici di legittimità ritengono di condividere) che è concorde nel ritenere che il concetto di "quasi fragranza" debba essere inteso in senso tecnico-giuridico e non solo in senso "strettamente etimologico".
Sotto questo profilo la "quasi flagranza" deve ricomprendere anche l'azione di ricerca posta in essere dalla polizia giudiziaria, una volta venuta a conoscenza del reato, anche se questa non si è immediatamente conclusa. L'unica condizione richiesta è che tale azione si sia protratta senza soluzione di continuità.
Qui sotto il testo della sentenza.
Cassazione Penale testo sentenza 4 dicembre 2014, n. 50873
Cassazione Penale sentenza 4 dicembre 2014, n. 50873
Fatto e diritto
1. Con ordinanza del 03/03/2014, il Tribunale di Prato convalidava l'arresto di B.A.N. effettuato dai C.C. in data 02/03/2014, in quanto arrestato nella quasi flagranza del reato di cui all'art. 628/3 n° 1 cod. pen. e, contestualmente, dopo avere applicato la misura della custodia cautelare in carcere, disponeva procedersi a giudizio direttissimo.
2. Avverso l'ordinanza di convalida, l'imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la vioilazione dell'art. 382 c.p.p. per avere il tribunale convalidato l'arresto nonostante non ne sussistessero i presupposti atteso che: a) l'arresto era avvenuto a distanza di oltre un'ora dai fatti; b) mancava la continuità delle indagini e delle ricerche senza soluzione di continuità. Infatti, l'arresto era avvenuto senza la conoscenza dei fatti e delle circostanze del reato da parte della Polizia Giudiziaria operante ma unicamente tramite le dichiarazioni della persona offesa e di un testimone e, addosso ad esso ricorrente non era stato rinvenuto nulla riconducibile alla rapina.
3. II ricorso è infondato.
Come ha condivisibilmente rilevato il Procuratore Generale nella sua requisitoria, «nella fattispecie in esame, la Polizia Giudiziaria ha provveduto a raccogliere, nell'immediatezza del fatto, le dichiarazioni della persona offesa e di un testimone. Ebbene, essendo trascorsa poco più di un'ora tra il fatto contestato e l'arresto, l'operato della Polizia Giudiziaria non può ritenersi illegittimo perché in questo lasso di tempo le indagini e le ricerche sono proseguite senza soluzione di continuità».
La suddetta conclusione è conforme a quella parte di giurisprudenza di legittimità condivisa da questa Corte, secondo la quale il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico; invero, dal punto di vista tecnico^(c2ad)giuridico, esso ricomprende anche l'azione di ricerca, immediatamente posta in atto allorché la polizia giudiziaria sia venuta a conoscenza di un fatto reato, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità: Cass. Sez. 5, sent. 7.6.1999, n. 2738, Rv. 214469; Cass. Sez. 4, sent. 12.11.2002, n.4348, Rv. 226984; Cass. Sez. 1, sent. 15.3.2006, n. 23560, Rv. 235259; Cass. Sez. 2, sent 10.11.2010, n. 44369, Rv.249169; Cass. sez IV 34804/2014.
Nel caso di specie, peraltro, l'identità dell'indagato come autore della rapina non era neppure in discussione perché il medesimo era stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso ed era stato immediatamente riconosciuto dagli agenti di Polizia Giudiziaria ai quali era ben noto per i suoi numerosi precedenti.
In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.





