La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 6169/2004) ha stabilito che il divieto di concorrenza nello svolgimento di un'attività di impresa, per 5 anni previsto dall'art. 2557 c.c. non si applica al socio receduto di una società di persone, a meno che non sia stato concordato diversamente tra i soci stessi.
La Corte, aderendo alla più recente giurisprudenza, "ha negato carattere di eccezionalità al divieto stabilito dal citato art. 2557 c.c., ammettendone l'applicazione anche in caso di cessione delle quote della società titolare dell'azienda, quando ciò produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nella conduzione della struttura aziendale" e che "nel caso di recesso del socio, non si determina alcun trasferimento, diretto né indiretto , della titolarità dell'azienda e non vi sarebbe quindi ragione per porre a carico del socio receduto un generale divieto di concorrenza analogo a quello che la legge pone a carico dell'alienante dell'azienda (e non rileva, a tal fine, se il recesso provochi il venir meno della pluralità dei soci, non derivandone comunque l'immediata estinzione del rapporto societario né, comunque, una situazione in qualche modo assimilabile ad un trasferimento di azienda)".
Nella decisione, la Corte ha poi affermato che il "divieto di concorrenza previsto per il socio di società collettive dall'art. 2301 c.c. cessa naturalmente con il venir meno della qualità di socio; e solo una diversa e specifica pattuizione tra le parti – che nessuno afferma essere però intervenuta nel presente caso – potrebbe giustificarne l'ulteriore vigenza quando il socio abbia cessato di essere tale".
Infine, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che legittimato passivo ad agire per l'accertamento della concorrenza sleale del socio fuoriuscito, è la società stessa e che i soci "possono assumere in giudizio unicamente una posizione adesiva a quella della società medesima che resta la principale obbligata".
Pres. Saggio – Rel. Rordorf – P.M. Cesqui (conf.)
Svolgimento del processo – Il sig. B., in proprio e quale legale rappresentante della snc Capricorn di B. M. & C (in prosieguo indicata semplicemente come Capricorn), con atto notificato in data 11 ottobre 1995, citò in giudizio dinanzi al tribunale di Bologna la sig.ra Elisabetta C., che dell’anzidetta società era stata socia e che, nel febbraio di quello stesso anno, ne era poi recedeuta percependo la somma di ^(c2a3) 20.000.000 quale liquidazione della sua quota.
L’attore lamentò che la convenuta avesse immediatamente dopo intrapreso un’attività di concorrenza sleale nella medesima area geografica e nel medesimo settore – lo studio e la commercializzazione di supporti plantari e scarpe ortopediche – in cui operava la società Capricorn (originariamente denominata Il Podologo Bologna), acquisendo precedenti collaboratori sociali e provocando un rilevante storno di clientela. Chiese quindi che fosse inibita alla convenuta la prosecuzione di detta attività e che ella fosse condannata al risarcimento dei danni; chiese altresì che fosse annullato per dolo il contratto con cui era stato regolato il recesso della sig.ra C. dalla società.
Il tribunale, avendo ritenuto che sulla convenuta non incombesse alcun obbligo di astensione dalla concorrenza e che non fosse stato idoenamente provato un qualche suo sleale comportamento, respinse la domanda di parte attrice.
Con sentenza emessa il 17 marzo 2000 la corte di appello di bologna, pronunciando su gravame proposto dal sig. B. nella duplice suindicata qualità, ha confermato – per la parte che qui interessa – la decisione di primo grado.
La corte, infatti, ha reputato che né le risultanze acquisite agli atti, né la prova testimoniale dedotta fossero idonee a dimostrare l’esistenza di un particolare animus nocendi nel comportamento tenuto dalla sig.ra C., dopo il suo recesso dalla società precedentemente costituita con il sig. B. e che l’attività concorrenziale da lei svolta – in sé legittima – non fosse perciò caratterizzata da slealtà, né potesse dunque giustificare l’annullamento degli accordi stipulati con la controparte in occasione del recesso.
Contro tale sentenza il sig. B. e la società Capricorn ricorrono ora in cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza, illustrati anche con successiva memoria. Resiste con controricorso la sig.ra C..
Motivi della decisione
1. In via preliminare é necessaria una precisazione sui limiti della legittimazione del sig. B. a partecipare al presente giudizio.
Si tratta di una precisazione necessaria, giacché la verifica della legittimazione deve essere compiuta anche d’ufficio anche in cassazione, quantunque nei precedenti giudizi non se ne sia discusso. Non può dirsi infatti formato un giudicato implicito sul punto, essendosi la corte d’appello limitata a decidere la causa nel merito ed avendo l’impugnazione di tale decisione impedito anche l’eventuale formazione del giudicato sulla questione pregiudiziale di legittimazione (in proposito cfr., tra le altre, Cass. 6 novembre 2011, n. 13695 e 19 marzo 2001).
La legittimazione del sig. B. in proprio, nel caso di specie, certamente difetta in ordine alle domande volte a far accertare ed inibire la concorrenza asseritamente illegittima posta in essere dalla sig.ra C., giacché tali domande postulano, appunto, un rapporto concorrenziale: che è però ipotizzabile solo nei confronti della società Capricorn e non anche personalmente nei riguardi del sig. B., il quale non afferma di svolgere in proprio attività commerciale. Ovvio, dunque, che il medesimo sig. B. sia privo anche della legittimazione a richiedere i danni conseguenti all’asserita illegittima concorrenza.
Egli neppure sarebbe autonomamente legittimato in relazione alla domanda di annullamento del contratto inter partes del 6.02.1995 (punto 3 delle conclusioni di merito dell’appellante, riportate nell’epigrafe della sentenza qui impugnata). Il contratto in questione, a quanto è dato intendere dalla narrativa esposta nel ricorso, è infatti l’accordo raggiunto dalle parti in ordine alla quota di liquidazione spettante alla socia che recedeva dalla società. Ma la liquidazione della quota di una società di persone in favore del socio receduto e escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, integra un’obbligazione non degli altri soci, bensì della società (onde la relativa domanda, ai sensi dell’art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche gli altri soci: Cass., sez. un. 26 aprile 2000, n. 291).
Quanto appena osservato non esclude, però, che anche gli altri soci, in quanto tenuti in solido all’adempimento delle obbligazioni sociali, possano avere a contrastare la pretesa azionata dal socio receduto nei confronti della società.
Ne consegue che essi possono assumere in giudizio unicamente una posizione adesiva a quella della società medesima che resta la principale obbligata.
In questa luce, ed entro tali limiti, la partecipazione personale del sig. B. al giudizio in corso deve essere quindi considerata ammissibile ed anche nel presente grado di legittimità gli va perciò riconosciuta la legittimazione ad affiancare in proprio la società da lui rappresentata.
Ciò premesso, si può senz’altro passare all’esame delle censure mosse nel ricorso alla sentenza impugnata, la prima delle quali è volta a sostenere che la corte d’appello avrebbe dovuto fare applicazione, nella specie, dei principi desumibili dall’art. 2557 c.c. e, pertanto, considerare, illegittima l’attività intrapresa dalla socia receduta dalla società in diretta concorrenza con la società medesima, indipendentemente dall’accertamento di uno specifico animus nocendi.
Ma se anche l’accertamento dell’animus nocendi davvero fosse occorso, si sarebbe dovuto tener conto che la relativa prova può essere raggiunta solo in via presuntiva: il che – si sostiene nel secondo motivo di ricorso – avrebbe dovuto indurre la corte territoriale ad ammettere le prove orali dedotte proprio al fine di lumeggiare quegli aspetti oggettivi della denunciata attività concorrenziale dai quali sarebbe stato lecito desumere l’esistenza del requisito soggettivo di cui si discute.
Neppure poi sarebbe condivisibile - si osserva nel terzo motivo di ricorso – l’affermazione della corte territoriale in ordine alla mancata prova del quantum debeatur. Tale prova ben avrebbe potuto essere sostituita da una valutazione equitativa del danno sofferto dalla società in conseguenza dell’illegittima concorrenza operata dall’ex socia; ed in ogni caso il negativo rilievo della corte avrebbe potuto riguardare solo la domanda di risarcimento, non anche quella di accertamento e di inibitoria della sleale concorrenza.
Da ultimo, il ricorso censura la decisione con cui la corte territoriale, come mera conseguenza del mancato accertamento dell’attività di concorrenza sleale imputabile all’ex socia, ha rigettato anche la domanda di annullamento per dolo del contratto riguardante le modalità di recesso della sig.ra C. dalla società.
Già il fatto che la sig.ra C. all’atto del recesso avesse taciuto la propria intenzione di svolgere attività concorrenziale (non importa se sleale) integrerebbe invece – a parere del ricorrente – gli estremi del dolo.
3. Nessuna di tali censure coglie nel segno.
Una corretta impostazione del tema in discussione richiede anzitutto che si tengono distinte due ipotesi in sé diverse: quella del divieto di concorrenza e quella del divieto di concorrenza sleale.
E’ chiaro che, nel primo caso, l’illiceità della condotta imputata a chi violi quel divieto sta nel fatto stesso di svolgere un’attività concorrenziale non consentita. Prescinde, quindi, da qualsiasi ricerca di una specifica intenzionalità nociva e dipende dalla mera violazione del divieto, legale o convenzionale: onde da essa si genera una responsabilità di natura contrattuale. Nel secondo caso, viceversa, l’attività può essere in sé del tutto lecita, ma è il modo del suo svolgimento che la rende sleale e, dunque, illegittima, generandosi da una essa una responsabilità assimilabile a quella aquiliana. Si tratta, quindi, di ipotesi diverse, cui corrispondono azioni diverse.
L’azione proposta nel presente giudizio, come si evince già dall’espresso tenore delle domande riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, appare riconducibile alla seconda delle due ipotesi sopra considerate: si prospetta, cioè, come una domanda di accertamento di concorrenza sleale, con le richieste di inibitoria e di condanna che ne conseguono.
Stando così le cose, appare subito evidente come non giovi al ricorrente il richiamo alla disposizione dettata dall’art. 2557 c.c., né in via diretta, né sotto il profilo di una possibile applicazione analogica.
Quella norma, infatti, configura e disciplina una specifica ipotesi di divieto di concorrenza, ponendo tale divieto a carico di chi abbia alienato ad altri una propria azienda ed è quindi tenuto ad astenersi per almeno cinque anni dallo svolgimento di un’attività di impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
La specificazione delle modalità di svolgimento dell’attività di impresa vietata non deve trarre in inganno, giacché il legislatore ha inteso qui contemplare non già un’ipotesi di concorrenza sleale, bensì di concorrenza vietata.
Quella specificazione sta solo a significare che il divieto non si estende a qualsiasi attività imprenditoriale l’alienante voglia intraprendere nel quinquennio, ma solo a quelle attività che siano oggettivamente idonee a realizzare l’effetto specifico della concorrenza: ossia, lo sviamento della clientela in favore del concorrente.
Perché questo è propriamente ciò che la norma in esame mira ad evitare: che l’alienante possa di fatto riappropriarsi di quei valori commerciali di avviamento dell’azienda, essenzialmente costituiti dalla clientela, che con l’atto di cessione devono invece intendersi trasferiti secondo buona fede in capo a che di quella stessa azienda ha acquisito la titolarità.
Non solo, peraltro, la previsione del citato art. 2557 c.c. appare, dal punto di vista giuridico, estranea al tema della concorrenza sleale – e presuppone una causa petendi diversa da quella posta a base della domanda proposta nel presente giudizio – ma essa configura una situazione comunque non riconducibile a quella che di fatto è stata dedotta in causa. Altro è, infatti, la cessione di un’azienda dal precedente titolare ad un diverso soggetto, che perciò di quella medesima azienda, con tutti i valori materiale ed immateriali di cui essa è composta, divenga a propria volta titolare; altro è il recesso da una società personale, la quale continua ad esistere come autonomo centro di imputazione giuridica cui sotto ogni profilo è riferita la titolarità dell’azienda.
E’ vero che la più recente giurisprudenza di questa corte ha negato carattere di eccezionalità al divieto stabilito dal citato art. 2557 c.c., ammettendone l’applicazione anche in caso di cessione delle quote della società titolare dell’azienda, quando ciò produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nella conduzione della struttura aziendale (Cass. 20 gennaio 1997, n. 549); 16 febbraio 1998, n. 1643; 24 luglio 2000, n. 9862). Ma, nel caso di recesso del socio, non si determina alcun trasferimento, diretto né indiretto , della titolarità dell’azienda e non vi sarebbe quindi ragione per porre a carico del socio receduto un generale divieto di concorrenza analogo a quello che la legge pone a carico dell’alienante dell’azienda (e non rileva, a tal fine, se il recesso provochi il venir meno della pluralità dei soci, non derivandone comunque l’immediata estinzione del rapporto societario né, comunque, una situazione in qualche modo assimilabile ad un trasferimento di azienda.
Vero è, invece, che il divieto di concorrenza previsto per il socio di società collettive dall’art. 2301 c.c. cessa naturalmente con il venir meno della qualità di socio; e solo una diversa e specifica pattuizione tra le parti – che nessuno afferma essere però intervenuta nel presente caso – potrebbe giustificarne l’ulteriore vigenza quando il socio abbia cessato di essere tale.
La rilevanza dell’avviamento dell’azienda sociale e l’incidenza su di esso dell’apporto del socio uscente sono, del resto, tra gli elementi che naturalmente concorrono a determinare la misura della liquidazione della quota spettante al socio che recede ed è semmai in quel contesto che è dunque presumibile le parti tengano conto di un tale aspetto.
3.1. I rilievi ora svolti consentono di licenziare senz’altro il primo motivo di ricorso.
Quanto agli altri, è sufficiente osservare che la censura concernente la mancata ammissione di mezzi di prova destinati a dimostrare le modalità scorrette con cui la ex socia avrebbe svolto la successiva attività concorrenziale non si accompagna all’indicazione dei capitoli di prova non ammessi (tale non potendosi considerare la generica formulazione di circostanze di fatto che si intendevano provare, riportata alla pag. 4 del ricorso, priva di ogni precisa indicazione dell’atto con cui il capitolato sarebbe stato edotto e del nominativo dei testi che avrebbero dovuto essere esaminati). Ed, invece, il ricorrente il quale in sede di legittimità denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi della prova stessa: giacché tale controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. ex multis, Cass., 10 ottobre 2000, n. 13483; 9 maggio 2000, n. 5876).
Il secondo motivo si appalesa, pertanto, inammissible.
3.2. Altrettanto è a dirsi del terzo motivo che investe un punto della decisione impugnata sfornito di autonoma rilevanza decisoria.
Una volta escluso, infatti, il diritto della società Capricorn al risarcimento del danno lamentato, è superfluo discutere della prova e dei criteri di liquidazione di esso.
3.3 Neppure accoglibile, infine, il quarto motivo di ricorso, concernente il preteso dolo da cui sarebbero stati affetti gli accordi raggiunti tra le parti in occasione del recesso dalla società della sig.ra C..
Premesso che il dolo non inficerebbe certo l’atto di recesso in quanto tale, ma semmai le conseguenti pattuizioni tra le parti aventi ad oggetto la liquidazione della quota in favore della socia receduta, si deve rilevare come la stessa formulazione della doglianza – anche in rapporto a quanto indicato nell’impugnata sentenza circa il corrispondente motivo d’appello a suo tempo formulato nei confronti della decisione di primo grado – non consente di comprendere con sufficiente chiarezza quali siano le circostanze di fatto che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare, ed il cui esame, viceversa, a parere del ricorrente, avrebbe potuto condurre all’accertamento del denunciato vizio del volere.
Il ricorso, in effetti, pur formalmente denunciando la violazione di articoli del codice in tema di annullamento per dolo dei contratti, non identifica un qualche errore di diritto in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nell’interpretare o applicare dette norme.
La critica investe unicamente la valutazione del giudice di merito circa l’insufficienza della prova di comportamenti in tal senso rilevanti.
Ma, sotto questo profilo, sarebbe stato onere del ricorrente non solo sostenere che “la complessità del ragionamento (della corte d’appello) non convince”, ma enunciare in modo chiaro e specifico quali specifici elementi di fatto il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, dove e quando essi erano stati dedotti o provati dalla parte interessata e per quale ragione li si sarebbe dovuti considerare decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda.
Dalla sentenza di secondo grado si desume soltanto, invece, che il tribunale aveva rigettato la domanda in questione avendo escluso che, al momento del recesso, la sig.ra C. avesse celato la propria intenzione di svolgere poi attività concorrente con quella della società. L’appellante aveva lamentato che non della semplice reticenza sul punto della controparte era consistito il dolo, bensì nella specifica intenzione di sottrarre alla società clientela e potenzialità di sviluppo.
La corte d’appello ne ha correttamente dedotto che l’appellante, anche sotto questo profilo, intendesse dare rilievo non già al tipo di attività che la sig.ra C. aveva deciso di svolgere ed al fatto che ne avesse taciuto l’intenzione al momento del recesso, bensì al modo con cui quell’attività era stata in concreto da lei programmata ed attuata. Ed ha perciò concluso che, difettando la prova di una concorrenza poi davvero slealmente svolta, cadeva anche il presupposto per ipotizzare la prefigurazione di un siffatto dolo.
Tale ragionamento non è di per sé illogico né contraddittorio, né può essere scalfito dalle contrarie considerazioni svolte in punto di mero fatto dal ricorrente.
4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Ne consegue la condanna dei ricorrenti in solido a rimborsare le spese di giudizio di legittimità sostenute dalla controparte, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori secondo legge.
PQM
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in euro 2.000,00 (duemila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori secondo legge. (omissis).
Leggi il testo della sentenza
Cassazione civile, Sez. I, Sentenza 17 aprile 2003, n. 6169Pres. Saggio – Rel. Rordorf – P.M. Cesqui (conf.)
Svolgimento del processo – Il sig. B., in proprio e quale legale rappresentante della snc Capricorn di B. M. & C (in prosieguo indicata semplicemente come Capricorn), con atto notificato in data 11 ottobre 1995, citò in giudizio dinanzi al tribunale di Bologna la sig.ra Elisabetta C., che dell’anzidetta società era stata socia e che, nel febbraio di quello stesso anno, ne era poi recedeuta percependo la somma di ^(c2a3) 20.000.000 quale liquidazione della sua quota.
L’attore lamentò che la convenuta avesse immediatamente dopo intrapreso un’attività di concorrenza sleale nella medesima area geografica e nel medesimo settore – lo studio e la commercializzazione di supporti plantari e scarpe ortopediche – in cui operava la società Capricorn (originariamente denominata Il Podologo Bologna), acquisendo precedenti collaboratori sociali e provocando un rilevante storno di clientela. Chiese quindi che fosse inibita alla convenuta la prosecuzione di detta attività e che ella fosse condannata al risarcimento dei danni; chiese altresì che fosse annullato per dolo il contratto con cui era stato regolato il recesso della sig.ra C. dalla società.
Il tribunale, avendo ritenuto che sulla convenuta non incombesse alcun obbligo di astensione dalla concorrenza e che non fosse stato idoenamente provato un qualche suo sleale comportamento, respinse la domanda di parte attrice.
Con sentenza emessa il 17 marzo 2000 la corte di appello di bologna, pronunciando su gravame proposto dal sig. B. nella duplice suindicata qualità, ha confermato – per la parte che qui interessa – la decisione di primo grado.
La corte, infatti, ha reputato che né le risultanze acquisite agli atti, né la prova testimoniale dedotta fossero idonee a dimostrare l’esistenza di un particolare animus nocendi nel comportamento tenuto dalla sig.ra C., dopo il suo recesso dalla società precedentemente costituita con il sig. B. e che l’attività concorrenziale da lei svolta – in sé legittima – non fosse perciò caratterizzata da slealtà, né potesse dunque giustificare l’annullamento degli accordi stipulati con la controparte in occasione del recesso.
Contro tale sentenza il sig. B. e la società Capricorn ricorrono ora in cassazione, deducendo quattro motivi di doglianza, illustrati anche con successiva memoria. Resiste con controricorso la sig.ra C..
Motivi della decisione
1. In via preliminare é necessaria una precisazione sui limiti della legittimazione del sig. B. a partecipare al presente giudizio.
Si tratta di una precisazione necessaria, giacché la verifica della legittimazione deve essere compiuta anche d’ufficio anche in cassazione, quantunque nei precedenti giudizi non se ne sia discusso. Non può dirsi infatti formato un giudicato implicito sul punto, essendosi la corte d’appello limitata a decidere la causa nel merito ed avendo l’impugnazione di tale decisione impedito anche l’eventuale formazione del giudicato sulla questione pregiudiziale di legittimazione (in proposito cfr., tra le altre, Cass. 6 novembre 2011, n. 13695 e 19 marzo 2001).
La legittimazione del sig. B. in proprio, nel caso di specie, certamente difetta in ordine alle domande volte a far accertare ed inibire la concorrenza asseritamente illegittima posta in essere dalla sig.ra C., giacché tali domande postulano, appunto, un rapporto concorrenziale: che è però ipotizzabile solo nei confronti della società Capricorn e non anche personalmente nei riguardi del sig. B., il quale non afferma di svolgere in proprio attività commerciale. Ovvio, dunque, che il medesimo sig. B. sia privo anche della legittimazione a richiedere i danni conseguenti all’asserita illegittima concorrenza.
Egli neppure sarebbe autonomamente legittimato in relazione alla domanda di annullamento del contratto inter partes del 6.02.1995 (punto 3 delle conclusioni di merito dell’appellante, riportate nell’epigrafe della sentenza qui impugnata). Il contratto in questione, a quanto è dato intendere dalla narrativa esposta nel ricorso, è infatti l’accordo raggiunto dalle parti in ordine alla quota di liquidazione spettante alla socia che recedeva dalla società. Ma la liquidazione della quota di una società di persone in favore del socio receduto e escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, integra un’obbligazione non degli altri soci, bensì della società (onde la relativa domanda, ai sensi dell’art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche gli altri soci: Cass., sez. un. 26 aprile 2000, n. 291).
Quanto appena osservato non esclude, però, che anche gli altri soci, in quanto tenuti in solido all’adempimento delle obbligazioni sociali, possano avere a contrastare la pretesa azionata dal socio receduto nei confronti della società.
Ne consegue che essi possono assumere in giudizio unicamente una posizione adesiva a quella della società medesima che resta la principale obbligata.
In questa luce, ed entro tali limiti, la partecipazione personale del sig. B. al giudizio in corso deve essere quindi considerata ammissibile ed anche nel presente grado di legittimità gli va perciò riconosciuta la legittimazione ad affiancare in proprio la società da lui rappresentata.
Ciò premesso, si può senz’altro passare all’esame delle censure mosse nel ricorso alla sentenza impugnata, la prima delle quali è volta a sostenere che la corte d’appello avrebbe dovuto fare applicazione, nella specie, dei principi desumibili dall’art. 2557 c.c. e, pertanto, considerare, illegittima l’attività intrapresa dalla socia receduta dalla società in diretta concorrenza con la società medesima, indipendentemente dall’accertamento di uno specifico animus nocendi.
Ma se anche l’accertamento dell’animus nocendi davvero fosse occorso, si sarebbe dovuto tener conto che la relativa prova può essere raggiunta solo in via presuntiva: il che – si sostiene nel secondo motivo di ricorso – avrebbe dovuto indurre la corte territoriale ad ammettere le prove orali dedotte proprio al fine di lumeggiare quegli aspetti oggettivi della denunciata attività concorrenziale dai quali sarebbe stato lecito desumere l’esistenza del requisito soggettivo di cui si discute.
Neppure poi sarebbe condivisibile - si osserva nel terzo motivo di ricorso – l’affermazione della corte territoriale in ordine alla mancata prova del quantum debeatur. Tale prova ben avrebbe potuto essere sostituita da una valutazione equitativa del danno sofferto dalla società in conseguenza dell’illegittima concorrenza operata dall’ex socia; ed in ogni caso il negativo rilievo della corte avrebbe potuto riguardare solo la domanda di risarcimento, non anche quella di accertamento e di inibitoria della sleale concorrenza.
Da ultimo, il ricorso censura la decisione con cui la corte territoriale, come mera conseguenza del mancato accertamento dell’attività di concorrenza sleale imputabile all’ex socia, ha rigettato anche la domanda di annullamento per dolo del contratto riguardante le modalità di recesso della sig.ra C. dalla società.
Già il fatto che la sig.ra C. all’atto del recesso avesse taciuto la propria intenzione di svolgere attività concorrenziale (non importa se sleale) integrerebbe invece – a parere del ricorrente – gli estremi del dolo.
3. Nessuna di tali censure coglie nel segno.
Una corretta impostazione del tema in discussione richiede anzitutto che si tengono distinte due ipotesi in sé diverse: quella del divieto di concorrenza e quella del divieto di concorrenza sleale.
E’ chiaro che, nel primo caso, l’illiceità della condotta imputata a chi violi quel divieto sta nel fatto stesso di svolgere un’attività concorrenziale non consentita. Prescinde, quindi, da qualsiasi ricerca di una specifica intenzionalità nociva e dipende dalla mera violazione del divieto, legale o convenzionale: onde da essa si genera una responsabilità di natura contrattuale. Nel secondo caso, viceversa, l’attività può essere in sé del tutto lecita, ma è il modo del suo svolgimento che la rende sleale e, dunque, illegittima, generandosi da una essa una responsabilità assimilabile a quella aquiliana. Si tratta, quindi, di ipotesi diverse, cui corrispondono azioni diverse.
L’azione proposta nel presente giudizio, come si evince già dall’espresso tenore delle domande riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata, appare riconducibile alla seconda delle due ipotesi sopra considerate: si prospetta, cioè, come una domanda di accertamento di concorrenza sleale, con le richieste di inibitoria e di condanna che ne conseguono.
Stando così le cose, appare subito evidente come non giovi al ricorrente il richiamo alla disposizione dettata dall’art. 2557 c.c., né in via diretta, né sotto il profilo di una possibile applicazione analogica.
Quella norma, infatti, configura e disciplina una specifica ipotesi di divieto di concorrenza, ponendo tale divieto a carico di chi abbia alienato ad altri una propria azienda ed è quindi tenuto ad astenersi per almeno cinque anni dallo svolgimento di un’attività di impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
La specificazione delle modalità di svolgimento dell’attività di impresa vietata non deve trarre in inganno, giacché il legislatore ha inteso qui contemplare non già un’ipotesi di concorrenza sleale, bensì di concorrenza vietata.
Quella specificazione sta solo a significare che il divieto non si estende a qualsiasi attività imprenditoriale l’alienante voglia intraprendere nel quinquennio, ma solo a quelle attività che siano oggettivamente idonee a realizzare l’effetto specifico della concorrenza: ossia, lo sviamento della clientela in favore del concorrente.
Perché questo è propriamente ciò che la norma in esame mira ad evitare: che l’alienante possa di fatto riappropriarsi di quei valori commerciali di avviamento dell’azienda, essenzialmente costituiti dalla clientela, che con l’atto di cessione devono invece intendersi trasferiti secondo buona fede in capo a che di quella stessa azienda ha acquisito la titolarità.
Non solo, peraltro, la previsione del citato art. 2557 c.c. appare, dal punto di vista giuridico, estranea al tema della concorrenza sleale – e presuppone una causa petendi diversa da quella posta a base della domanda proposta nel presente giudizio – ma essa configura una situazione comunque non riconducibile a quella che di fatto è stata dedotta in causa. Altro è, infatti, la cessione di un’azienda dal precedente titolare ad un diverso soggetto, che perciò di quella medesima azienda, con tutti i valori materiale ed immateriali di cui essa è composta, divenga a propria volta titolare; altro è il recesso da una società personale, la quale continua ad esistere come autonomo centro di imputazione giuridica cui sotto ogni profilo è riferita la titolarità dell’azienda.
E’ vero che la più recente giurisprudenza di questa corte ha negato carattere di eccezionalità al divieto stabilito dal citato art. 2557 c.c., ammettendone l’applicazione anche in caso di cessione delle quote della società titolare dell’azienda, quando ciò produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nella conduzione della struttura aziendale (Cass. 20 gennaio 1997, n. 549); 16 febbraio 1998, n. 1643; 24 luglio 2000, n. 9862). Ma, nel caso di recesso del socio, non si determina alcun trasferimento, diretto né indiretto , della titolarità dell’azienda e non vi sarebbe quindi ragione per porre a carico del socio receduto un generale divieto di concorrenza analogo a quello che la legge pone a carico dell’alienante dell’azienda (e non rileva, a tal fine, se il recesso provochi il venir meno della pluralità dei soci, non derivandone comunque l’immediata estinzione del rapporto societario né, comunque, una situazione in qualche modo assimilabile ad un trasferimento di azienda.
Vero è, invece, che il divieto di concorrenza previsto per il socio di società collettive dall’art. 2301 c.c. cessa naturalmente con il venir meno della qualità di socio; e solo una diversa e specifica pattuizione tra le parti – che nessuno afferma essere però intervenuta nel presente caso – potrebbe giustificarne l’ulteriore vigenza quando il socio abbia cessato di essere tale.
La rilevanza dell’avviamento dell’azienda sociale e l’incidenza su di esso dell’apporto del socio uscente sono, del resto, tra gli elementi che naturalmente concorrono a determinare la misura della liquidazione della quota spettante al socio che recede ed è semmai in quel contesto che è dunque presumibile le parti tengano conto di un tale aspetto.
3.1. I rilievi ora svolti consentono di licenziare senz’altro il primo motivo di ricorso.
Quanto agli altri, è sufficiente osservare che la censura concernente la mancata ammissione di mezzi di prova destinati a dimostrare le modalità scorrette con cui la ex socia avrebbe svolto la successiva attività concorrenziale non si accompagna all’indicazione dei capitoli di prova non ammessi (tale non potendosi considerare la generica formulazione di circostanze di fatto che si intendevano provare, riportata alla pag. 4 del ricorso, priva di ogni precisa indicazione dell’atto con cui il capitolato sarebbe stato edotto e del nominativo dei testi che avrebbero dovuto essere esaminati). Ed, invece, il ricorrente il quale in sede di legittimità denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi della prova stessa: giacché tale controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. ex multis, Cass., 10 ottobre 2000, n. 13483; 9 maggio 2000, n. 5876).
Il secondo motivo si appalesa, pertanto, inammissible.
3.2. Altrettanto è a dirsi del terzo motivo che investe un punto della decisione impugnata sfornito di autonoma rilevanza decisoria.
Una volta escluso, infatti, il diritto della società Capricorn al risarcimento del danno lamentato, è superfluo discutere della prova e dei criteri di liquidazione di esso.
3.3 Neppure accoglibile, infine, il quarto motivo di ricorso, concernente il preteso dolo da cui sarebbero stati affetti gli accordi raggiunti tra le parti in occasione del recesso dalla società della sig.ra C..
Premesso che il dolo non inficerebbe certo l’atto di recesso in quanto tale, ma semmai le conseguenti pattuizioni tra le parti aventi ad oggetto la liquidazione della quota in favore della socia receduta, si deve rilevare come la stessa formulazione della doglianza – anche in rapporto a quanto indicato nell’impugnata sentenza circa il corrispondente motivo d’appello a suo tempo formulato nei confronti della decisione di primo grado – non consente di comprendere con sufficiente chiarezza quali siano le circostanze di fatto che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare, ed il cui esame, viceversa, a parere del ricorrente, avrebbe potuto condurre all’accertamento del denunciato vizio del volere.
Il ricorso, in effetti, pur formalmente denunciando la violazione di articoli del codice in tema di annullamento per dolo dei contratti, non identifica un qualche errore di diritto in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nell’interpretare o applicare dette norme.
La critica investe unicamente la valutazione del giudice di merito circa l’insufficienza della prova di comportamenti in tal senso rilevanti.
Ma, sotto questo profilo, sarebbe stato onere del ricorrente non solo sostenere che “la complessità del ragionamento (della corte d’appello) non convince”, ma enunciare in modo chiaro e specifico quali specifici elementi di fatto il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, dove e quando essi erano stati dedotti o provati dalla parte interessata e per quale ragione li si sarebbe dovuti considerare decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda.
Dalla sentenza di secondo grado si desume soltanto, invece, che il tribunale aveva rigettato la domanda in questione avendo escluso che, al momento del recesso, la sig.ra C. avesse celato la propria intenzione di svolgere poi attività concorrente con quella della società. L’appellante aveva lamentato che non della semplice reticenza sul punto della controparte era consistito il dolo, bensì nella specifica intenzione di sottrarre alla società clientela e potenzialità di sviluppo.
La corte d’appello ne ha correttamente dedotto che l’appellante, anche sotto questo profilo, intendesse dare rilievo non già al tipo di attività che la sig.ra C. aveva deciso di svolgere ed al fatto che ne avesse taciuto l’intenzione al momento del recesso, bensì al modo con cui quell’attività era stata in concreto da lei programmata ed attuata. Ed ha perciò concluso che, difettando la prova di una concorrenza poi davvero slealmente svolta, cadeva anche il presupposto per ipotizzare la prefigurazione di un siffatto dolo.
Tale ragionamento non è di per sé illogico né contraddittorio, né può essere scalfito dalle contrarie considerazioni svolte in punto di mero fatto dal ricorrente.
4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Ne consegue la condanna dei ricorrenti in solido a rimborsare le spese di giudizio di legittimità sostenute dalla controparte, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori secondo legge.
PQM
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in euro 2.000,00 (duemila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori secondo legge. (omissis).





