Il tossicodipendente che si trova in crisi di astinenza non può invocare la scriminante dello stato di necessità. È quanto chiarisce la Corte di Cassazione (sentenza 30 ottobre 2014 n. 45068) che ha così confermato una sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 385 del codice penale (evasione).
L'imputato (finito sotto processo per essersi allontanato dal domicilio presso cui si trovava agli arresti domiciliari) aveva impugnato la sentenza dell'appello sostenendo che il suo medico, pur essendo stato contattato dal padre non s'era attivato per far fronte alla crisi di astinenza e che la corte d'appello aveva omesso di riconoscere la causa di giustificazione dello stato di necessità.
L'imputato, infatti, nel momento in cui si stava accentuando la crisi di astinenza era stato costretto ad allontanarsi dal domicilio per procurarsi la dose di stupefacente.
Insomma si sarebbe trattato, secondo la difesa, di una situazione che non era stata determinata dalla volontà della parte dato che egli si era in ogni caso attivato per procurarsi il metadone ed evitare il sopraggiungere della crisi.
La difesa riteneva quindi applicabile l'articolo 54 del codice penale secondo cui "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".
La tesi della difesa non ha fatto breccia nei giudici di piazza Cavour secondo cui, nel caso di specie, non è applicabile la causa di giustificazione dello stato di necessità.
La Corte d'appello ha correttamente negato la scriminante rilevando che in caso d'urgenza è possibile chiedere l'intervento del 118 o chiedere la prescrizione del farmaco attraverso il medico curante e ottenere l'autorizzazione per recarsi in visita per le terapie del caso.
Nel corso del procedimento il medico che era stato chiamato al momento della crisi di astinenza aveva anche riferito che, al padre dell'imputato, erano state date tutte le indicazioni sulle modalità di approvvigionamento del metadone. Inoltre era stata effettivamente ottenuta una certificazione dello stato di astinenza dal medico di base ma non era stata mai fatta richiesta al giudice per ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari
In buona sostanza la dedotta situazione di pericolo era comunque evitabile e anche volontariamente causata perché l'imputato non ha attivato alcune delle opzioni alternative a sua disposizione per procurarsi il metadone.
TESTO CORRELATO
Cassazione Penale sentenza 30 ottobre 2014, n. 45068
Fatto
1. Con sentenza del 9 gennaio 2013, la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 2 dicembre 2010, con la quale il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione P.O., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. A.S., difensore di fiducia di P.O., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 cod. pen. per avere la Corte d'appello travisato le prove ed, in particolare, per avere accordato maggior credito alle dichiarazioni del Dott. S. piuttosto che a quelle del padre dell'imputato, allorchè ha riferito che il S., pur contattato, non si era attivato per fare fronte alla crisi di astinenza del figlio; per avere, inoltre, la Corte omesso di riconoscere la causa di giustificazione dello stato di necessità, in una situazione nella quale l'imputato, visto l'acuirsi del proprio stato di astinenza, si era visto costretto ad allontanarsi dal domicilio per procurarsi lo stupefacente, situazione da lui non volontariamente causata.
2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 cod. pen., per avere la Corte d'Appello escluso l'applicazione della causa scriminante in parola pur sussistendone tutte le condizioni, quantomeno sotto un profilo putativo, laddove la crisi di astinenza non era stata cagionata dall'imputato, il quale si era attivato in ogni modo per procurarsi il metadone e dunque per scongiurare il sopraggiungere di tale condizione.
3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato, mentre l'Avv. A.S. ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Diritto
1. II ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
2. Tutti i motivi di ricorso (con i quali si è dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge) ruotano intorno alla applicabilità nella specie della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen.
2.1. Nell'argomentare il denegato riconoscimento della causa scriminante in parola, la Corte distrettuale ha, in particolare, rilevato che, come riferito dal dottor Di S. V.d.S.di Nereto, in caso di urgenza è possibile richiedere l'intervento dei 118 o comunque attivare la prescrizione del farmaco attraverso il medico curante e, quindi, chiedere al giudice competente l'autorizzazione per recarsi in visita presso il S. per le cure e le terapie del caso. Il giudice d'appello ha quindi sottolineato che Di S. ha riferito di avere fornito a P. F., padre dell'imputato, nei giorni precedenti al fatto, tutte le indicazioni in merito alle modalità di approvvigionamento del metadone; ha aggiunto che lo stesso P. F. ha confermato di essere stato invitato dal dottor Di S. a farsi rilasciare la certificazione dello stato di astinenza dal medico di base, certificazione effettivamente ottenuta, e di non avere, tuttavia, mai formalizzato la richiesta al giudice per ottenere, per il proprio figlio, l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi presso il S. (documentazione in ogni caso non presente in atti). Alla stregua di tali evidenze, il giudice del provvedimento impugnato ha dunque escluso la sussistenza dei presupposti dell'art. 54 cod. pen., trattandosi di situazione di pericolo non solo altrimenti evitabile, ma anche volontariamente causata per non avere l'imputato attivato nessuna delle due opzioni alternative a sua disposizione per procurarsi il metadone, cioè rivolgersi al 118 oppure farsi rilasciare un'autorizzazione dal giudice competente per recarsi presso il S..
2.2. Ritiene il Collegio che, nel pervenire alla sopra delineata conclusione, il giudice a quo abbia seguito un iter argomentativo adeguato, aderente alle risultanze istruttorie nonché conforme a logica e diritto, dunque insindacabile in questa sede di legittimità.
Ed invero, per un verso, dalla ben argomentata ricostruzione dei fatti (peraltro neanche posta in discussione dal ricorrente) si evince che P. non portava a compimento, nonostante l'interessamento del padre, la procedura volta ad ottenere dal giudice l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi presso il S. ed ottenere così la somministrazione del metadone (essendosi il genitore limitato a farsi rilasciare la certificazione dello stato d'astinenza dal medico di base Dott.ssa M.). Soprattutto, P., in costanza della fase acuta della crisi di astinenza, non chiamava il servizio 118 che, seppur non avrebbe potuto direttamente somministrare il metadone, avrebbe nondimeno potuto condurlo presso il Pronto Soccorso di un nosocomio e consentirgli di ottenere tutte le cure del caso.
Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto insussistente una situazione di "inevitabilità" del pericolo imminente di vita, potendo P. comunque ricorrere - pure in una situazione allarmante e fonte di intensa sofferenza come la fase acuta di una crisi di astinenza -, alle cure dei sanitari del servizio 118 o del Pronto Soccorso di un nosocomio, ivi trasportato dagli stessi operatori del servizio 118.
Le sopra delineate considerazioni escludono, d'altra parte, la sussistenza dei presupposti della "non rimproverabilità" della situazione di pericolo esistente, potendo P. - come appena detto - scongiurare l'acuirsi dello stato di astinenza, attivando una delle due procedure delineate dal Dott. Di S..
Le conclusioni dei giudici distrettuali si pongono dunque perfettamente in linea con il consolidato insegnamento di questo giudice di legittimità, secondo cui non ricorre lo stato di necessità rilevante ex art. 54 cod. pen. in presenza della mera circostanza che un soggetto tossicodipendente versi in crisi di astinenza, trattandosi della conseguenza di un atto di libera scelta e quindi evitabile da parte dell'agente (Cass. Sez. 4, n. 31445 del 25/06/2008, Coppola, Rv. 241899).
2.3. Infine, le circostanze evidenziate con riguardo alle sopra delineate "evitabilità" e "rimproverabilità" dello stato di pericolo e, soprattutto, il fatto che P. avesse nei giorni precedenti al fatto cercato di ottenere tramite il S. la somministrazione del metadone, anche mediante l'interessamento del padre, confermano la correttezza della ritenuta non configurabilità della scriminante stessa neanche sotto il profilo putativo.
D'altronde, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Cass. Sez. 6, n. 18711 dei 21/03/2012, Giusto e altri, Rv. 252636).
Dati di fatto concreti in tal senso che non solo non sono stati dedotti dal ricorrente, ma che si appalesano difficilmente conciliabili in una situazione, quale quella di specie, nella quale egli si tratteneva almeno tre ore fuori dal domicilio, dunque oltre il tempo strettamente necessario per procurarsi la sostanza necessaria a fare fronte al dedotto imminente stato di pericolo.
3. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 24 settembre 2014.





