Va bene l'amore fraterno, ma il troppo stroppia. Così,
un uomo che, in un atto di estremo “altruismo” francescano, ha donato oltre mezzo milione di euro in beni
immobiliari al fratello, si è visto addebitare
la separazione richiesta dalla moglie.
La Cassazione,
chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ritenuto valide le statuizioni di
merito.
Come argomentato, per presunzioni, dalla sentenza d'appello
impugnata, si legge infatti nell'ordinanza n.
23307 del 31 ottobre 2014, è da ritenersi “sussistente il nesso di causalità tra comportamento addebitabile
ed intollerabilità della convivenza, precisando che il predetto depauperamento costituisce
sicura violazione dell'obbligo di
contribuzione di cui all'art. 143 c.c., espresso con una condotta particolarmente grave per i
connotati che ha assunto, e tale da assorbire ogni altro profilo di censura,
pur sollevato dalla moglie nei confronti del marito”.
Né possono assumere rilievo secondo la Cassazione, i
comportamenti “vessatori” della moglie, affatto provati (e che non possono identificarsi con le iniziative giudiziarie da essa intraprese (nella specie domanda di interdizione). Neppure la
differente stima effettuata dal CTU rispetto al consulente di parte dell'appellante, può avere rilevo giacché non è necessaria una perfetta identità numerica per rendersi conto
delle utilità economiche che dal patrimonio donato dal marito potevano
risultare (circa 550.000,00 euro di beni ceduti al fratello).
Peraltro, non essendo neanche “provate le ragioni della donazione e cioè l'esistenza di debiti verso
il fratello”, ha concluso la S.C., rigettando
il ricorso, non può che ritenersi sussistente il notevole depauperamento del
patrimonio del ricorrente e giustificato
l'importo dell'assegno sia per la moglie che per le figlie maggiorenni, nei
confronti delle quali l'uomo non ha fornito prova del raggiungimento dell'autonomia
economica.
Cassazione civile, testo ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307
Cassazione civile, ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307
- omissis -
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.
Precisa il giudice a quo che i comportamenti "vessatori" della moglie non sono affatto provati nè possono identificarsi con le iniziative giudiziarie da essa intraprese (nella specie domanda di interdizione). Quanto alle prove testimoniali richieste e già dichiarate inammissibili in primo grado, l'inammissibilità è stata confermata in grado di appello, con motivazione adeguata, seppur concisa. Quanto all'addebito al marito, è pacifico che l'odierno ricorrente abbia donato una consistente parte del suo patrimonio immobiliare al fratello e venduto allo stesso altra parte. Il giudice a quo non intende affatto dichiarare una "simulazione" non richiesta, quanto affermare che non sono provate le ragioni della donazione e cioè l'esistenza di debiti verso il fratello (ciò che fa ritenere necessariamente sussistente il notevole depauperamento del patrimonio del ricorrente).
La sentenza impugnata, argomentando , all'evidenza, per presunzioni, ritiene sussistente il nesso di causalità tra comportamento addebitabile ed intollerabilità della convivenza, precisando che it predetto depauperamento costituisce sicura violazione dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., espresso con una condotta particolarmente grave per i connotati che ha assunto, e tale da assorbire ogni altro profilo di censura, pur sollevato dalla moglie nei confronti del marito.
Ancora, il giudice a quo afferma, riguardo alla differente stima effettuata dal CTU rispetto al CTP dell'appellante, che non è necessario raggiungere una perfetta identità numerica, essendo sufficiente comprendere quali potessero essere le utilità economiche che da quel patrimonio potevano risultare ( più anche se si ritenesse fondata la valutazione del CTP in €. 220.000,00 sul valore delle attuali proprietà del ricorrente ed in €. 550.000,00 circa i beni ceduti al fratello} Ciò giustifica anche l'importo dell'assegno per la moglie. Quanto all'assegno per le figlie ormai maggiorenni è evidente che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto fornire prova della autonomia economica di esse ovvero del mancato raggiungimento di tale autonomia per loro colpa. Precisa il giudice a quo che tale prova non è stata raggiunta.
Il ricorso presenta qualche profilo di non autosufficienza, non riportando specificamente passi della CTU e delle osservazione del CTP in ordine dal degangeramente del ricorrente.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in €. 4.000,00 per compensi, €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.