La Corte di Cassazione (sent. n. 1544/04), confermando gli orientamenti espressi dalla precedente giurisprudenza di legittimità in materia condominiale, ha affermato che la contabilità del condominio deve essere esatta ma non richiede formalità societarie. In particolare, i giudici del Palazzaccio hanno precisato che la suddetta contabilità deve essere improntata a semplicità di forme senza il rispetto delle formalità prescritte dal codice per i bilanci societari, assumendo rilievo solo l'esattezza delle poste attive e passive iscritte nel rendiconto.
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