Non può richiamarsi il concetto di consuetudine
nel lasciare un borsello in un automezzo parcheggiato sulla strada, né, può sussistere l'aggravante dell'esposizione
alla pubblica fede che ricorre soltanto nel caso di oggetti destinati a
normale dotazione o arredo del veicolo.
Così ha stabilito
la Corte di Cassazione (V sezione
penale), con sentenza n. 44035 del 22
ottobre 2014, accogliendo il ricorso di due imputati del reato di furto, aggravato
dall'esposizione alla pubblica fede, di un borsello
contenente carte di credito lasciato su un automezzo parcheggiato sulla
pubblica via con il finestrino aperto.
Per la S.C., i giudici di merito hanno errato nel
ritenere che lasciare l'oggetto in esame nell'auto potesse integrare un uso o
una consuetudine tali da giustificare il riconoscimento dell'aggravante di cui
al n. 7 dell'art. 625, 1° comma, c.p.
Sottolineando il concetto di consuetudine, ovvero “pratica di fatto generale e costante
rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di
relazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa
prescindere”, gli Ermellini hanno ritenuto invece che “la condotta del derubato risulta nella specie ispirata ad esigenze
personali, quali la comodità, oppure a dimenticanza o a fretta, confermate
dalla circostanza del finestrino lasciato aperto”.
Richiamando
pertanto la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 10298/1993), i giudici
della S.C. hanno affermato che l'aggravante
dell'esposizione alla pubblica fede ricorre “in relazione ad oggetti (quali
l'autoradio) che, pur non essendo parti essenziali o pertinenze di un veicolo, ne costituiscono tuttavia,
secondo l'uso corrente, normale
dotazione o usuale corredo”, mentre esulano da tali nozioni oggetti
personali come borselli contenenti denaro o valige, lasciati a bordo di un
mezzo parcheggiato. Per cui, hanno annullato
la sentenza con rinvio per la rideterminazione
della pena, in conseguenza della necessità di una riduzione per le concesse
attenuanti generiche.
Corte di Cassazione, V Penale, sentenza 22 ottobre 2014, n. 44035
Corte di Cassazione, V Penale, sentenza 22 ottobre 2014, n. 44035
Fatto
1. [...] e [...], ritenuti responsabili, con doppia sentenza conforme (Tribunale Bologna 8-9-2008 ad esito di giudizio abbreviato e Appello Bologna 1-10-2013), del reato di furto, aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, di un borsello contenente carte di credito lasciato su un automezzo con il finestrino aperto, hanno proposto ricorso per cassazione tramite l'avv. [...]. avverso la sentenza di secondo grado, deducendo con unica doglianza violazione di legge e assenza di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante essendo censurabile l'affermazione che lasciare un borsello con carte di credito a bordo di un veicolo con il finestrino aperto sia espressione di un uso tale da legittimare il riconoscimento dell'aggravante.
Diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Esso investe la questione di diritto della ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in caso di furto di un oggetto, nella specie un borsello contenente carte di credito ed altro, lasciato nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato sulla pubblica via.
3. Nel caso in esame il primo giudice si è limitato ad affermare apoditticamente che si trattava di cosa esposta alla pubblica fede, quello di appello ha sostenuto che è d'uso, in caso di soste brevi, lasciare il borsello nell'auto, con richiamo quindi alla consuetudine che, alternativamente alla necessità e alla destinazione, giustifica il riconoscimento dell'aggravante di cui al n. 7) dell'art. 625, comma primo, cod. pen..
4. Ritiene per contro il collegio che nulla autorizzi la conclusione della sussistenza di una consuetudine in tal senso, sia pure in caso di soste molto brevi, in quanto il concetto di consuetudine implica una pratica di fatto generale e costante rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere, mentre la condotta del derubato risulta nella specie ispirata ad esigenze personali, quali la comodità, oppure a dimenticanza o a fretta, nella specie confermate dalla circostanza del finestrino lasciato aperto.
5. Tale conclusione è confermata dal rilievo che, per indirizzo di questa corte, ricorre l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in relazione ad oggetti (quali l'autoradio) che, pur non essendo parti essenziali o pertinenze di un veicolo, ne costituiscono tuttavia, secondo l'uso corrente, normale dotazione o usuale corredo (Cass. 10298/1993), esulando da tali nozioni un oggetto personale come il borsello.
6. Né è applicabile alla fattispecie la giurisprudenza relativa alle cose lasciate a bordo perché non agevolmente rimovibili, o perché destinate ad essere nuovamente usate dopo ogni sosta dei mezzo (Cass. 2501/1969).
7. Si trova invece affermato da questa corte, in pronunce risalenti ma non contrastate da decisioni successive, che l'aggravante non ricorre con riferimento né ad un borsellino contenente denaro, né a valige, lasciati a bordo di un mezzo parcheggiato (Cass. 1380/1969, 1281/1970).
8. La sentenza va quindi annullata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante, con rinvio, essendo in atti la querela della p.o. [...], ad altra sezione della corte territoriale per rideterminazione della pena in conseguenza della necessità di effettuare la riduzione pena per le concesse attenuanti generiche, già valutate equivalenti all'aggravante.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, aggravante che elimina, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per la rideterminazione della pena.