di Licia Albertazzi - Occupandosi ancora una volta di responsabilità medica e della importanza di una corretta informazione al paziente, la Corte di Cassazione ha ricordato che è sempre necessario informare il paziente dei rischi che un intervento può comportare.

La correttezza e completezza dell'informazione è infatti un requisito indispensabile per la validità del consenso informato.


E' quanto afferma la Corte di Cassazione (terza sezione civile, sentenza n. 19731 del 19 Settembre 2014) sottolineando che l'informazione non è soltanto un dovere correlato alla buona fede richiesta nella formazione del contratto tra medico e paziente, ma è un vero e proprio elemento imprescindibile per la validità del consenso stesso e costituisce anche "un elemento costitutivo della protezione del paziente con rilievo costituzionale, per gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione assieme ad altre norme di diritto positivo, che nel corso del tempo abbiano da aumentare le garanzie a favore dei consumatori del bene della salute".


Nel caso di specie i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che il consenso informato non deve indicare anche i rischi dell'intervento quando questi non sono letali anche se si tratta di rischi con alto livello di probabilità statistica. La Corte territoriale aveva inoltre erroneamente affermato che i sanitari non sono tenuti a fornire informazioni sul rischio morte quando si è di fronte a una percentuale statistica di mortalità dell'1% trattandosi di un fenomeno assimilabile al caso fortuito.

In merito a tale ultima affermazione la Cassazione ricorda che la valutazione dell'importanza del rischio è prerogativa del paziente e non certo dei medici.


Nel caso di specie ha presentato ricorso l'erede di un soggetto, deceduto a seguito di intervento chirurgico "riparatore", avverso la sentenza della Corte d'appello che ha rigettato parzialmente la propria domanda di risarcimento del danno, rivolta sia nei confronti del medico operante che della struttura sanitaria, domanda invece totalmente accolta in primo grado di giudizio. Al di là della sussistenza o meno di errore medico ciò che rileva in questa sede è il vizio del consenso informato; la Suprema corte, nel decidere per l'accoglimento del ricorso, ripercorre la normativa inerente tale istituto e spiega quali sono i requisiti dello stesso affinchè i sanitari responsabili non incorrano in responsabilità. 

Il consenso informato, nel caso di specie, risulterebbe sintetico e incompleto, "lasciando la integrazione del suo contenuto a un colloquio esaustivo tra paziente e medico, che non risulta neppure dalla cartella clinica".

 Riproponendo la ratio sottesa all'istituto in oggetto, la Suprema corte ha affermato che "il fondamento del consenso informato (…) viene ad essere configurato come elemento strutturale dei contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore della prestazione di garanzia è idoneo a ledere diritti inviolabili della persona, cagionando anche pregiudizi non patrimoniali". 

Ciò che è di estrema rilevanza è che, a causa della carenza di consenso informato, il paziente non è stato messo nelle condizioni di poter scegliere se sottoporsi o meno all'intervento; non importa quale sia la percentuale di riuscita che, statisticamente, è prevista per quella determinata operazione. 

"La valutazione del rischio - conclude la Corte - appartiene al titolare del diritto esposto, e cioè al paziente e costituisce una operazione di bilanciamento che non può essere annullata in favore della parte che interviene sia pure con intenti salvifici".

Vai al testo della sentenza 19731/2014

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