Anche se l'avvocato si avvale di strutture di
poco valore e di una sola automobile è tenuto a pagare l'IRAP (ovvero l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive) se a coadiuvarlo nell'attività c'è anche un solo collaboratore fisso.
Lo ha stabilito
la quinta sezione civile della Corte di Cassazione,
con sentenza n. 18749 del 5 settembre
scorso, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la
sentenza della C.T.R. della Lombardia che, in parziale accoglimento
dell'appello di una contribuente, di professione avvocato, aveva ritenuto non
dovuta l'imposta per gli anni 2003 e 2004.
Il giudice
d'appello, infatti, aveva ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione
considerato che dalla documentazione proposta dalla professionista era emerso
che la stessa esercitava la propria attività avvalendosi di un solo
collaboratore, di un'autovettura e di strutture di scarso valore.
L'Agenzia delle Entrate
ricorreva per Cassazione censurando la decisione della CTR e sostenendo, invece,
che l'avvocato avvalendosi stabilmente di un collaboratore rientrasse tra i
soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, poiché esercitante attività di
lavoro autonomo “autonomamente organizzata”.
La Suprema Corte,
ripercorrendo il consolidato
orientamento formatosi in seguito all'interpretazione costituzionalmente
orientata fornita dalla Consulta con
sentenza n. 156/2001, ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia e cassato
la sentenza impugnata.
“L'esercizio per professione abituale di attività di
lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale
– hanno affermato, infatti, i giudici di piazza Cavour – costituisce presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di
attività autonomamente organizzata”. Quanto al requisito dell'autonoma organizzazione, questo ricorre, ha spiegato
la Corte “quando il contribuente che
eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non
sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse; b) impieghi
beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l"id quod
plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile
per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale
di lavoro altrui, assumendo
rilevanza ai fini della sussistenza di una attività autonomamente
organizzata che accresce e potenzia la capacità produttiva dell'obbligato, anche la presenza stabile di un solo
dipendente”.
Alla luce di tali
principi, pertanto, la Corte ha ravvisato il requisito dell'autonoma
organizzazione nel caso di specie, considerata la presenza stabile di un
collaboratore, nonché il mancato
assolvimento dell'onere, a carico del contribuente che chieda il rimborso
dell'imposta asseritamente non dovuta, di
dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.
Testo sentenza Corte di Cassazione n. 18749/2014
Corte di Cassazione sentenza n. 18749/2014
- omissis -
Fatto e diritto
L'Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Lombardia, in parziale accoglimento dell'appello proposto da A.C., ha riformato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente, di professione avvocato, avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2000 al 2004.
Il Giudice di appello, rilevato che, per gli anni ricompresi tra il 1997 ed il 2002, la contribuente si era avvalsa della definizione automatica di cui alla legge n. 289/2002, ha ritenuto non dovuta l'imposta per gli anni 2003 e 2004 in quanto, dalla documentazione prodotta, era emerso che la contribuente esercitava la propria attività con un solo collaboratore, un'autovettura e strutture di poco valore. Il ricorso, affidato ad unico motivo, non è resistito dalla contribuente.
Con unico motivo, rubricato violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/97 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nel capo in cui i secondi giudici, pur avendo accertato che la contribuente, avvocato, si avvaleva stabilmente di un collaboratore, hanno ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione.
In materia, l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, ed al quale si intende dare seguito, è nel senso che l'esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo 1"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, assumendo rilevanza ai fini della sussistenza di una attività autonomamente organizzata che accresce e potenzia la capacità produttiva dell'obbligato, anche la presenza stabile di un solo dipendente.
Costituisce, infine, onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. (cfr. tra le tante Cass. n. 3678 del 16/02/2007; Ordinanza n. 8556 del 14/04/2011; id n. 26161 del 06/12/2011).
Alla luce di tali principi, cui il Collegio ritiene dare continuità, deve, ritenersi che il Giudice di merito, pur avendo accertato che il professionista si avvaleva in modo non occasionale ma stabile di un collaboratore, non abbia poi fatto corretta applicazione della normativa di riferimento.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
La particolarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito, mentre, in ossequio al principio di soccombenza, le spese di questo grado liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l'intimata alle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e spese prenotate a debito.