La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 3549/2004) ha stabilito che "nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis". I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre precisato che "se il danno biologico della vittima si protrae anche solo per qualche giorno, salvo ovviamente le peculiarità del caso concreto rimesse sempre alla esclusiva valutazione del giudice di merito, in linea di massima esso è apprezzabile, in quanto secondo l'orientamento corrente in giurisprudenza ed in dottrina, è ritenuto apprezzabile anche il danno biologico temporaneo di pochi giorni (ed addirittura di un giorno) e non si vede perché, se la vittima del sinistro deceda, invece di guarire, detto danno biologico non dovrebbe essere apprezzabile" e che "il diritto al risarcimento del danno biologico per quei pochi giorni (o per quel solo giorno) di vita è già maturato limitatamente agli stessi (o allo stesso) e non vi è ragione perché l'evento letale successivo dovrebbe avere l'effetto "retroattivo" di annullarlo, una volta ritenuto come sopra si è detto - che detto danno biologico, per così dire terminale, altro non è che un danno biologico assoluto temporaneo (tra la data del sinistro e quello della morte)". La Corte, infine, ha precisato che "ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza di un fatto illecito addebitabile ad un terzo, competa il risarcimento del danno anche patrimoniale, per la perdita di un'entrata che ragionevolmente si sarebbe potuta presumere come duraturo vantaggio economico proveniente dall'attività lavorativa del congiunto" e che "occorre però pur sempre che detto danno economico sia accertato e che quindi sia provato che il soggetto deceduto già provvedeva a dette elargizioni economiche in favore dei soggetti che chiedono il risarcimento del danno ovvero che presumibilmente, ma pur sempre sulla base di elementi oggettivi, sarebbero state effettuate in futuro".
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