Nessun ristoro autonomo per il "c.d. "danno edonistico" per la perdita del rapporto parentale; tale danno - infatti - deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio".

A deciderlo è la Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 15491 dell'8 luglio 2014, rigettando il ricorso dei genitori di un ragazzo deceduto a seguito di un incidente stradale che avevano agito per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e iure hereditatis.

Condividendo le statuizioni della Corte d'appello, la quale ha provveduto al risarcimento del danno morale considerando sia lo stretto vincolo parentale che il grandissimo dolore per la perdita dell'unico figlio e l'estrema intensità della sofferenza subita, la S.C. ha ritenuto infondate le censure dei ricorrenti in ordine alla mancata liquidazione di un danno edonistico autonomo e distinto rispetto al pretium doloris, trattandosi di lesioni della persona costituzionalmente protetti.

Secondo la Cassazione, "il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione".

Anche in ordine all'ulteriore censura formulata con riferimento all'errata quantificazione del danno biologico da postumi permanenti che andava, secondo i ricorrenti, commisurata a tutta la durata della vita, i Supremi Giudici hanno ritenuto corretta la sentenza impugnata.

È pacifico, infatti, per la S.C. che "nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi ‘iure hereditatis'; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte".

Pertanto, la statuizione della Corte d'appello, è conforme ai principi della stessa giurisprudenza di legittimità secondo i quali "l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva".

Per questi motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese.


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