Ricorrere in Cassazione è un diritto, ma non se l'avvocato è come Marcel Proust! Respinto ricorso perché troppo prolisso
Mara M. |

Ricorrere in Cassazione è un diritto, ma non se l'avvocato è come Marcel Proust! Respinto ricorso perché troppo prolisso

Ricorso prolisso vade retro! È notizia di questi giorni la bocciatura di un ricorso da parte degli Ermellini, perché... di lunghezza spropositata.

In effetti lo diceva già lo scrittore francese Fran^(c3a7)ois de La Rochefoucauld  "È proprio delle menti eccelse far capire molte cose con poche parole: le menti anguste hanno il dono di parlar molto e non dire nulla.".
Oggi a mettere in guardia gli avvocati dallo scrivere troppo è arrivata una pronuncia della Cassazione.  Oggetto del contendere erano state le spese di gestione dell'Automobil Club di Ivrea stabilite da una sentenza della Corte d'Appello di Torino. 
Ma il ricorso presentato dagli avvocati dell'ACI alla terza sezione civile della Suprema Corte non ha sortito l'effetto sperato, anzi è stato addirittura dichiarato inammissibile per l'eccessiva prolissità
I Giudici di legittimità hanno così motivato: "la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è del tutto superflua" e significa demandare ai Giudici della Corte il compito di selezionare le parti rilevanti. 
Così, considerando probabilmente che va contrastata qualsiasi attività che contribuisca a ingolfare la giustizia italiana e a dilazionare ancora di più i suoi tempi bradipeschi, gli Ermellini hanno deciso di sanzionare gli atti ridondanti e inconcludenti.

Certamente una decisione che fa riflettere, ma sarebbe forse meglio aprire la strada all'introduzione di una normativa che fissi in modo chiaro un ... "principio di stringatezza" dei ricorsi...
L'Avv. Galasso in una intervista a Repubblica (Il principe del foro: "Chi non ha argomenti ama dilungarsi") dichiara di essere d'accordo con gli Ermellini "so che spesso quando ci si dilunga e si sbrodola volentieri sui fatti è perché si teme di non poter argomentare bene in punto di diritto. Quindi la Cassazione ha ragione a ritenere che sia necessaria una buona dote di sintesi anche per non appesantire una attività che è diventata sempre più pressante".
In realtà non è la prima volta che la Cassazione invita gli avvocati a essere concisi. Anzi la motivazione della recente sentenza non fa altro che richiamare un principiò già espresso nel 2012 con ordinanza n. 19357. Allora la Corte aveva sancito che "Va dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione che contenga la pedissequa riproduzione dell'intero e letterale contenuto degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio, essendo tale ricorso inidoneo a soddisfare il requisito della necessaria sintetica esposizione dei fatti, finendo per affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rilevante in ordine ai motivi di ricorso".

Vedi il testo dell'ordinanza n.19357/2012

Cassazione Civile ordinanza 8 novembre 2012, n. 19357 

Svolgimento del processo

1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Torino 23.3.11, n. 425:

“1. — La [...] spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui — per quel che qui ancora rileva — è stata ridotta riconosciuta la qualificazione di leasing traslativo al contratto intercorso tra la sua dante causa Banca [...] spa e M.E.C.I. srl unipersonale e U..C. , avente ad oggetto un complesso immobiliare ad uso industriale, con conseguenti: esclusione del diritto della concedente ad ottenere il pagamento dei canoni impagati ed a trattenere quelli già riscossi; condanna della concedente alla restituzione di questi ultimi; declaratoria di inammissibilità della domanda di equo compenso e dell’eccezione di compensazione tra questo e le somme da restituire, come formulate dalla concedente, nonché della domanda dell’utilizzatrice per gli interventi di manutenzione, miglioramento ed addizione.

2. – Anche la Banca [...] ricorre, con ricorso notificato alle stesse date del precedente ma preso in carico dai notificanti con numero successivo di cronologico e depositato presso questa corte in tempo immediatamente successivo, avverso la medesima sentenza, sviluppando un unitario motivo, in tutto analogo al primo dei motivi sviluppati dall’altra ricorrente.

3. – I due ricorsi, da riunirsi – ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. – perché dispiegati contro la stessa sentenza, possono essere trattati in camera di consiglio — ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (di cui all’art. 47, co. 1 lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69) – per esservi dichiarati inammissibili, per quanto appresso indicato.

4. — La prima delle ricorrenti si duole: con un primo motivo (a ventiquattro facciate a ritroso dalla fine del suo ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 cod. civ., sì come ritenuto applicabile per analogia al contratto di leasing, in relazione all’art. 67 quater della Legge fallimentare”), dell’applicata distinzione tra leasing traslativo e di godimento, con conseguente esclusione, una volta inquadrata la fattispecie nel primo, del diritto a trattenere i corrispettivi già incassati e a percepire quelli per i periodi successivi all’inadempimento dell’utilizzatore, sostanzialmente ritenendo superata tale distinzione alla stregua della riforma della legge fallimentare; con un secondo motivo (a due facciate a ritroso dalla fine del primo ricorso, rubricato “violazione dell’art. 2560 cpv. cod. civ. in relazione alla condanna in solido di [...] alla restituzione, ai sensi dell’art. 1526 del codice civile, in favore dell’ex utilizzatore delle somme da questi versate in costanza di contratto di leasing”), della propria condanna, in qualità di cessionaria, alla restituzione delle somme pagate dall’utilizzatore.

5. — La seconda delle ricorrenti si duole con unitario motivo (a ventidue facciate a ritroso dalla fine del suo ricorso successivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 cod. civ., sì come ritenuto applicabile per analogia al contratto di leasing, in relazione all’art. 67 quater della Legge fallimentare”), dell’applicata distinzione tra leasing traslativo e di godimento, con conseguente esclusione, una volta inquadrata la fattispecie nel primo, del diritto a trattenere i corrispettivi già incassati e a percepire quelli per i periodi successivi all’inadempimento dell’utilizzatore, sostanzialmente ritenendo superata tale distinzione alla stregua della riforma della legge fallimentare.

6. – I controricorrenti M.E.C.l. unipersonale in liq.ne e C.U. , con separati controricorsi, invocano la piena conformità della gravata sentenza alla giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra leasing traslativo e di godimento e comunque contestano nel merito le tesi difensive delle controparti, quanto al secondo motivo del primo ricorso argomentando per la piena correttezza della soluzione della corte territoriale in punto di solidale condanna di quelle, siccome non fondata sul capoverso dell’art. 2560 cod. civ..

7. – I due ricorsi sono inammissibili perché contengono una esposizione del fatto, necessaria ai sensi dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., articolata sulla pedissequa riproduzione degli atti dei gradi di merito, che si protrae, sui trecentoquarantaquattro fogli del primo ricorso e sui trecentoquarantadue del secondo (molti dei quali stampati in modalità fronte – retro e quindi su entrambe le facciate), per i primi trecentodiciannove di essi, con scarse inserzioni, tra l’uno e l’altro, di testi di presentazione dello scritto processuale immediatamente successivo.

8. – Ma le sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è — per un verso — del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre – per altro verso – è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5698); in tal modo confermando una analoga tendenza interpretativa già invalsa presso le sezioni semplici (tra le molte: Cass., ord. 22 settembre 2009, n. 20395; Cass. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass., ord. 23 novembre 2011, n, 24749; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1905).

9. – Per come sono stati strutturati entrambi i ricorsi, essi – da riunirsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. – sono quindi inammissibili per inosservanza del disposto del n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., come interpretato dalla giurisprudenza, ormai anche delle sezioni unite, di questa corte di legittimità: e si propone pertanto la relativa declaratoria”.

Motivi della decisione

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma tutte le parti hanno depositato memoria – anzi i controricorrenti anche producendo documentazione – ed i loro difensori hanno chiesto di essere ascoltati in camera di consiglio.

III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio, preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza, di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non potendo giustificarsi il suo superamento alla stregua delle repliche contenute nella memoria depositata dalle ricorrenti. Infatti, le concrete modalità di redazione dei due ricorsi impediscono l’enucleazione del fatto, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza richiamata nella relazione ed alla quale ritiene doveroso il Collegio assicurare continuità, così privando detti atti di quegli specifici requisiti di contenuto-forma assolutamente indispensabili.

IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ,, i ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili, con condanna delle soccombenti ricorrenti – tra loro in solido per l’evidente comunanza della causa – al A pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti, tra loro in solido per analogo motivo.

V. Compete ai controricorrenti altresì la liquidazione delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ., conclusosi con ordinanza di accoglimento da parte della corte territoriale: al riguardo, spetta invero a questa Corte (Cass. 22 luglio 2011, n. 16121; Cass., ord. 25 marzo 2009, n. 7248; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3341), una volta prodotti i relativi documenti con le forme e i termini dell’art. 372 cod. proc. civ. (in atti rinvenendosi la notifica a controparte in data 4.10.12), liquidare le relative spese, attesa la funzionalizzazione di tale sub-procedimento al giudizio di legittimità; peraltro, proprio tale suo inserimento funzionale impone, in applicazione del principio di tendenziale ed esaustiva omnicomprensività della liquidazione dei “compensi”, nel sistema di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di comprenderli in quelli del giudizio di legittimità, con adeguata ed apposita – ma non separata – considerazione, verso il limite massimo previsto dal vigente d.m. 20 luglio 2012, n. 140 (“regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27?): dovendo esso applicarsi anche a tale fattispecie alla stregua dei principi desumibili da Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17406.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, li dichiara inammissibili;

condanna la [...] spa e la Banca [...] spa, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante p.t. e tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della M.E.C.I. spa uni personale in liq.ne – in pers. del leg. rappr.nte p.t. – e di C.U. , tra loro in solido, liquidate in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.



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