Avv. Paolo Accoti - Ai sensi dell'art. 348-bis Cpc, applicabile a tutti quei giudizi incardinati dopo l'11 settembre 2012, fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal Giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Tale disposizione, per espressa previsione del 2° comma, non si applica agli appelli proposti nei giudizi in cui è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero (art. 70 Cpc) e negli appelli resi avverso l'ordinanza nei giudizio sommario di cognizione (art. 702-quater Cpc).
Le sezioni unite sul filtro in appello
Così come chiarito dalla Sezioni unite (Sent. 91/2016), si tratta di un provvedimento filtro in appello, con contenuto tipicamente decisorio, applicabile esclusivamente all'impugnazioni manifestamente infondate nel merito.
All'udienza prevista per la trattazione dell'appello, sentite le parti, il Giudice dichiara inammissibile il gravame, con ordinanza sinteticamente motivata e provvede sulle spese del giudizio.
Avverso la predetta ordinanza d'inammissibilità il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla sua comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore.
Ciò posto, il termine per impugnare in cassazione l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza nel merito, ai sensi del predetto art. 348-bis Cpc, decorre, a mente dell'art. 348-ter Cpc, dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, dell'anzidetta ordinanza. Tuttavia, tale termine corrisponde al cd. termine breve di cui all'art. 325, 2° comma, Cpc (<<Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.>>), dovendosi escludere l'applicazione dell'art. 327 Cpc (<<Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.>>), operante solo nel caso in cui la comunicazione ovvero la notificazione siano mancate.
Questi i principi di diritto ribaditi dalla Corte di Cassazione, VI Sezione civile, nell'ordinanza n. 17009, depositata in data 27 giugno 2018, Presidente dott. L. Orilia, Relatore dott. A. Carrato.
Il giudizio di merito
Un condomino proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e adiva, all'uopo, la Corte d'Appello di Milano.
Questa, con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter Cpc, depositata in data 8 novembre 2016, comunicata in pari data, dichiarava l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza nel merito.
Propone ricorso per cassazione il condomino soccombente, affidando lo stesso a due motivi, resiste con controricorso l'intimato condominio.
Le motivazioni dell'inammissibilità del ricorso per cassazione
Il ricorso viene avviato - su proposta del relatore - in camera di consiglio, siccome ritenuto definibile con ordinanza ex art. 380-bis Cpc attesa la sua manifesta infondatezza.
La Corte di Cassazione, infatti, evidenzia come l'ordinanza impugnata sia stata comunicata alle parti dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Milano già in data 8 novembre 2016, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notificazione in data 8 maggio 2017, pertanto, oltre il termine breve (60 giorni) previsto per il ricorso per cassazione.
A tal proposito, rileva il Supremo Collegio, <<alla stregua della concorde giurisprudenza di questa Corte, in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a notina del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello "breve" di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., dovendo intendersi pertanto il riferimento all'applicazione dell'art. 327 c.p.c. "in quanto compatibile" (contenuto nel medesimo art. 348 ter c.p.c.), come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata, presupposto quest'ultimo insussistente nella fattispecie (cfr. Cass. n. 15236/2015, ord.; Cass. n. 20236/2015; Cass. n. 25115/2015, ord. e, da ultimo, Cass. n. 2594/2016, ord.).>>.
Non può che discendere, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, attesa la sua tardività, con il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, in virtù dell'art. 13, comma 1-Bis, D.P.R. n. 115/2002.
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