In mancanza di elementi probatori che dimostrino una decorrenza precisa in ordine alla sopravvenuta autosufficienza economica del figlio maggiorenne, l'esclusione dell'assegno di mantenimento, a carico dell'obbligato, si verifica a partire dalla data della decisione e non da quella della domanda.

A sancire tale principio di diritto è stata la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15500 dell'8 luglio 2014.

Chiamata a pronunciarsi su una vicenda inerente l'esclusione dell'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento, richiesto dal padre, per via della condizione di autosufficienza economica raggiunta dalla figlia, ormai residente negli Stati Uniti e con un reddito da lavoro stabile, la Cassazione ha ritenuto congrue le motivazioni della Corte d'Appello, la quale ha escluso l'assegno sulla base del criterio dell'"attualità" della situazione.

Il giudice a quo, infatti, ha ritenuto non provata una decorrenza, eventualmente anteriore, dell'autosufficienza economica della figlia, escludendo, quindi, l'assegno di mantenimento dalla data della decisione e non dalla domanda. Condiviso, del resto, dal Supremo Collegio anche il riferimento "alla natura alimentare dell'obbligo e all'impossibilità di ripetizione di quanto corrisposto".

Così argomentando la Cassazione, pertanto, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 


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