La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 3735/2004) ha stabilito che il ricorso al Prefetto per impugnare la decisione amministrativa con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa è ammissibile anche se il presunto contravventore ha effettuato il pagamento cautelativo di quanto ingiunto.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti evindenziato come "la prescrizione dell'art. 203 C.d.S., la quale impone che il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, solo "qualora non sia stato effettuato il pagamento", attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta, non riguarda cioè la fase successiva alla adozione dell'ordinanza – ingiunzione del Prefetto ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata con tale provvedimento".
Infine, la Corte ha precisato che "tale disposizione, per essere estranea al piano processuale, quale è stabilito dal succcessivo art. 205 c.d.s., non può essere invocata per chiedere (ed ottenere) la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo" dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
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