Il
pubblico ufficiale che rimprovera
pubblicamente un cittadino per la violazione di una norma commette reato di ingiuria. A sancirlo è la
quinta sezione penale della Corte di Cassazione,
con sentenza n. 26396 del 18 giugno 2014,
in una vicenda riguardante un addetto al controllo
dei biglietti ferroviari, imputato del reato di cui all'art. 594, 1° e 4° comma, c.p., per aver
ammonito, in presenza degli altri passeggeri del treno, un utente che non aveva
pagato il biglietto, non limitandosi ad applicare la sanzione della multa
prevista per l'illecito perpetrato.
Considerando
“apodittica e intrinsecamente contraddittoria”
la motivazione del Giudice di Pace, il quale, pur avendo dato atto della
condotta offensiva, escludeva la sussistenza del reato per l'assenza di
riscontri alle affermazioni della persona offesa e della consapevolezza del
prevenuto di lederne la dignità, pervenendo ad una sentenza assolutoria, la
S.C. ha ravvisato, innanzitutto, violazione
dell'art. 192 c.p.p., risultando disatteso
lo stesso indirizzo della giurisprudenza di legittimità sul valore probatorio delle dichiarazioni della
persona offesa del reato.
In
ordine alla censura inerente l'erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 594 c.p., la Corte ne ha ribadito la
fondatezza, affermando che l'ingiuria “è figura giuridica caratterizzata dal dolo
generico e riguarda ogni espressione lesiva della dignità e dell'onore della
persona”.
Pertanto,
la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, disponendo rinvio al Giudice
di Pace per nuovo esame.
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CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA 18 GIUGNO 2014 N. 26396
- omissis -
Fatto e Diritto
Con sentenza in data 3.10.12 il Giudice di Pace di Cosenza pronunziava l’assoluzione di V.N. dal reato ascrittogli ai sensi dell’art. 594 commi I e IV CP., (perché, in presenza di più persone e cioè dei passeggeri del treno diretto verso Sibari, proferendo all’indirizzo di O.M.C. la frase – ti faccio la multa di € 50,00, proprio lei che è recidiva, che tre giorni fa non ha pagato – offendeva l’onore ed il decoro della stessa).
Fatto acc. in data 12.11.10.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG. presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo:
erronea applicazione dell’art. 192 CPP.;
- mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione
censurando la motivazione del provvedimento come meramente apodittica, avendo il Giudice ritenuto che le frasi riportate in imputazione erano offensive e d’altra parte non riconoscendo valore alle dichiarazioni della persona offesa. Tali dichiarazioni ad avviso del PG dovevano essere valutate ai fini dell’accusa, rivelandosi precise e scevre da contraddizioni.
Sul punto il requirente citava l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità sancito da varie massime indicate nel ricorso.
2 – deduceva altresì l’erronea applicazione dell’art. 594 CP e vizi della motivazione,per quanto concerne l’esistenza dell’elemento psicologico del reato (nella specie, dolo generico)
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Secondo quanto si desume dal testo della sentenza impugnata, il giudice di merito ha reso motivazione apodittica e intrinsecamente contraddittoria,pervenendo alla pronunzia assolutoria per insussistenza del fatto contestato, pur dando atto delle modalità della condotta contestata (riferendosi a quanto riferito dalla costituita parte civile) senza menzionare elementi idonei a vanificare l’assunto accusatorio, bensì rilevando assenza di riscontri a quanto aveva affermato la persona offesa.
Orbene, deve ravvisarsi in proposito la violazione dell’art. 192 CPP., risultando disatteso l’indirizzo giurisprudenziale sancito da questa Corte, sul valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa dal reato (si annovera sull’argomento Cass. Sez. I, del 4.7.1995, n. 1622-RV202090 – e Sez. IV 9.4.2004, n. 227901-)
D’altro canto risulta dotata di fondamento la censura del requirente inerente alla erronea applicazione dell’art. 594 CP. che è figura giuridica caratterizzata dal dolo generico, e riguarda ogni espressione lesiva della dignità e dell’onore della persona.
A riguardo si evidenzia la contraddittorietà della motivazione, che dopo avere dato atto che la parte civile avrebbe potuto percepire come offensive le frasi a lei rivolte dall’imputato, esclude la sussistenza del reato, ritenendo – in assenza di elementi emersi dal dibattimento, la assenza di consapevolezza del prevenuto di ledere l’altrui dignità in presenza di più persone.
In tal senso si condividono le censure articolate dal PG della Corte territoriale, ove rileva che la motivazione del provvedimento risulta apodittica, avendo il Giudice ritenuto che le frasi riportate in imputazione erano offensive e d’altra parte non riconoscendo valore alle dichiarazioni della persona offesa.
Pertanto la motivazione del provvedimento risulta inficiata dai richiamati vizi di legittimità.
In conclusione deve essere pronunziato l’annullamento della impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di Pace di Cosenza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Cosenza per nuovo esame.