L'obbligo del mantenimento si concretizza con la continuativa, regolare e certa soddisfazione delle quotidiane esigenze primarie del figlio, pertanto, i contributi economici materiali o le eventuali regalie, voluttuarie, superflue o comunque non indispensabili disposte dal genitore obbligato in favore del minore, non valgono ad assicurare l'adempimento dell'obbligazione al mantenimento. È il principio affermato dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23017 del 3 giugno 2014, occupandosi di una fattispecie riguardante un padre, imputato del reato ex art. 570, 2 comma c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, dalla quale era separato non per colpa, non versando l'assegno disposto a titolo di mantenimento della figlia minore.

Pur ritenendo errata la risposta della Corte d'appello, in punto di eccezione di incompetenza territoriale, la S.C. ne ha confermato le conclusioni, considerando infondate le censure del ricorrente e rigettando il ricorso, in ordine alla mancata continuativa e sufficiente corresponsione dell'assegno di mantenimento e allo stato di bisogno che tale omissione aveva determinato, considerando irrilevanti gli occasionali versamenti periodici e le altrettanto occasionali regalie effettuate dall'uomo in favore della figlia.

Difatti, ha rilevato la Corte, è principio pacifico quello secondo il quale "l'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione - continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze - dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una ‘gestione' ordinata delle quotidiane esigenze di ‘sussistenza' del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario". Né possono considerarsi idonei all'adempimento dell'obbligo, secondo la Corte "i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie".

L'assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie del figlio - come il vitto adeguato, l'alloggio confortevole, la scuola, la sanità - è infatti l'obiettivo prioritario del mantenimento, pertanto, ha affermato la S.C., "ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligato che si ponga - come nella fattispecie - in alternativa alla regolare contribuzione per concorrere, per la propria parte, a sollevare il minore dalle naturali permanenti esigenze di sostentamento, è assolutamente irrilevante".


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