La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 14203/2007), ha stabilito che soddisfare solo i capricci dei figli non salva i padri separati che omettono di versare quanto stabilito dal Tribunale per il mantenimento dei figli stessi. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti osservato che l'acquisto di beni voluttuari non è sufficiente all'adempimento dell'obbligo del mantenimento da parte del genitore giacché tali regali (generalmente voluttuari) non sono assolutamente idonei a incidere sullo stato di bisogno dei figli stessi, eliminandoli. Con questa decisione è stata confermata la condanna a un padre che pur facendo continui regali alle figlie di 23 e 27 anni (auto, telefonini e motorini ecc.), non versava da tempo l'assegno mensile né tanto meno pagava la sua quota di spese scolastiche e mediche.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: