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L'ordinanza della VI sezione della Cassazione civile n. 12781 depositata il 6 giungo 2014 offre l'occasione per fare il punto in tema di rinuncia all'assegno di mantenimento.
In linea generale, la rinuncia al mantenimento contenuta nella separazione consensuale è ininfluente ai fini dell'accertamento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno di divorzio.
Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che nell'accordo di separazione i coniugi abbiano pattuito che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie: in sede di divorzio, infatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sul diritto all'assegno deve rapportare le attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (fra le tante pronunce in tal senso, oltre all'ordinanza citata, anche Cass. civ. 1758/2008).
Diversa è infatti la disciplina sostanziale, la natura, struttura e finalità dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile: quest'ultimo, in particolare, presuppone lo scioglimento del rapporto matrimoniale e prescinde dall'obbligo di mantenimento operante in regime di convivenza matrimoniale o di separazione (allorquando, lo ricordiamo, il rapporto di coniugio è ancora in essere): l'assetto economico relativo alla separazione può quindi rappresentare solo un mero indice di riferimento allorchè sia idonea a fornire utili elementi di valutazione.
Ma v'è di più. Da sempre la Cassazione ritiene nulla la rinuncia preventiva all'assegno: in altre parole, gli accordi raggiunti tra i coniugi in sede di separazione personale, che prevedano la rinuncia all'assegno di mantenimento, ed in vista del futuro divorzio, sarebbero nulli per contrarietà all'ordine pubblico e per violazione dell'art. 160 c.c.
Il diritto all'assegno di mantenimento è infatti considerato indisponibile: esso altro non è se non espressione dei doveri d'assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia, sanciti dall'art. 143 cod. civ., e che permangono col venir meno della convivenza matrimoniale. Anche in fase di separazione, infatti, la legge tutela il coniuge debole stabilendo, appunto, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Nel caso all'esame della Cassazione, si verte nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione: la moglie chiede il riconoscimento di un assegno per sé, al quale aveva rinunciato con l'accordo di separazione omologato, secondo cui a partire da una certa data il marito nulla le avrebbe più versato a titolo di mantenimento, a fronte della sua autosufficienza. Va precisato che al momento dell'accordo la donna era casalinga.
Successivamente, tuttavia, la presupposizione della donna non si era realizzata: non solo infatti non aveva stabilizzato la propria attività lavorativa, ma era stata addirittura licenziata.
Secondo i Giudici, tuttavia, nessun fatto nuovo era stato allegato a fondamento della richiesta di modifica dell'accordo di separazione: la donna, in altre parole, casalinga era al momento della rinuncia al mantenimento così come priva di lavoro era anche dopo. E il patto rinunciativo non risultava condizionato al reperimento di un lavoro. Va anche rilevato che la cessazione dell'assegno di mantenimento era stata fatta coincidere, nella separazione consensuale, con la donazione alla moglie del 50 per cento della proprietà della casa familiare.
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CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA 6 GIUGNO 2014, N. 12781
- omissis -
Rilevato che la Corte condivide e si riporta quanto alla descrizione del presente giudizio alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 28 novembre 2013 articolata sui seguenti punti:
1. Con ricorso ex art. 710 c.p.c. C.C. ha chiesto al Tribunale di Brescia il riconoscimento, nei confronti del coniuge separato M.C., del suo diritto all’assegno di mantenimento e all’accollo delle rate mensili, dell’importo di circa 870 euro, del mutuo-casa, contratto con la Banca Credito Bergamasco, e gravante sull’ex abitazione nonché l’elevazione dell’assegno di 750 euro, posto dalla separazione consensuale a carico del C., a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio M..
2. Il C. si è opposto alle richieste della ricorrente e ha chiesto a sua volta la riduzione dell’assegno in favore del figlio.
3. Il Tribunale di Brescia, con decreto del 15 novembre 2012, ha rilevato l’inesistenza di fatti sopravvenuti idonei a fondare le contrapposte richieste delle parti.
4. La Corte di appello di Brescia ha ritenuto fondata la decisione e ha respinto il reclamo proposto dalla C. che ha condannato al pagamento delle spese processuali rilevando la incontestata mancata verificazione di nuovi fatti idonei a giustificare le condizioni della separazione.
5. Ricorre per cassazione C.C. che deduce violazione o falsa applicazione delle norme che regolano l’interpretazione dei contratti (1362 e 1363 c.c.) e dell’art. 156 c.c. ritenendo che il riferimento contenuto nella separazione consensuale al punto 13 (“a partire dal 1 luglio 2012 il dott. C. nulla più dovrà versare alla sig.ra C. a titolo di contributo al di lei mantenimento essendo la stessa economicamente autosufficiente”) alla sua condizione di autosufficienza economica non era stato preso adeguatamente in considerazione dai giudici dell’appello i quali non avevano dato alcun rilievo alla circostanza per cui, successivamente alla omologazione della separazione consensuale, l’odierna ricorrente non solo non aveva stabilizzato la propria posizione lavorativa precaria ma aveva anzi chiuso il rapporto di lavoro per essere stata costretta alle dimissioni dal proprio datore di lavoro.
Ritenuto che
Il ricorso è infondato in quanto è sostanzialmente ripetitivo delle difese già svolte nella fase di merito, ampiamente prese in esame e motivatamente respinte dalla Corte di appello con argomentazioni che vanno ribadite in questa sede. Infatti la separazione consensuale, che ha previsto la esclusione dalla data del 1 luglio 2012 del diritto di C.C. a percepire l’assegno di mantenimento, è stata interpretata dalla Corte di appello alla luce del suo tenore testuale e valutata con riferimento alla mancata allegazione di fatti nuovi rispetto alla situazione economica delle parti al momento della separazione stessa. In particolare la Corte di appello ha rilevato che la C. anche all’epoca della separazione non svolgeva attività lavorativa, in quanto casalinga, sicché non è apprezzabile la dimissione dall’attività lavorativa reperita in epoca successiva alla separazione, e, allo stesso modo, non può essere fatta valere la presupposizione della C. di reperire una occupazione lavorativa entro il luglio 2012 poiché la previsione di un assegno sino a quella data non era condizionato negli accordi di cui alla separazione consensuale al reperimento di un lavoro. Né può ritenersi che tale interpretazione recepita dai giudici dell’appello si ponga in contrasto logico e sostanziale con la disposizione dell’art. 156 c.c. Emerge infatti dalla decisione del Tribunale, riportata nel controricorso, che il venir meno del diritto all’assegno è stato fatto coincidere, nella separazione consensuale, con la donazione alla C. del 50% della proprietà dell’immobile già adibito ad abitazione familiare. Va inoltre rilevato che la rinuncia all’assegno di mantenimento ha conseguenze diverse nel giudizio di separazione e in quello di divorzio in quanto il diniego dell’assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere, in quella sede, alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (cfr. Cass. civ. sezione I n. 1758 del 28 gennaio 2008).
Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 1.500 euro di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Depositata in cancelleria il 6 giugno 2014




