Quali diritti possono vantare gli eredi di uno dei due titolari se la banca, alla morte di uno dei due contitolari del deposito bancario, restituisce le somme al superstite, su sua richiesta, estinguendo o restituendo somme presenti sul conto corrente?

Quali diritti possono vantare gli eredi di uno dei due titolari se la banca, alla morte di uno dei due contitolari del deposito bancario, restituisce le somme al superstite, su sua richiesta, estinguendo o restituendo una consistente somma presente sul conto corrente? Nel caso di specie il conto cointestato a due sorelle, alla morte di una delle due, risulta decurtato di importanti somme che si è poi verificato essere state prelevate dalla sorella superstite. Gli eredi citano dunque la banca poiché, a loro dire, a seguito della morte della cointestataria del conto essa non avrebbe dovuto permettere all'altra titolare il prelevamento di somme, avendo gli eredi diritto a metà della quota presente sul conto al momento della morte della dante causa; a maggior ragione se alla banca, a seguito della morte di una delle intestatarie del conto, era stata inviata richiesta di congelamento del conto - richiesta la cui ricezione è stata contesta in grado di merito.

Nel risolvere la questione, il principio enunciato dalla Suprema corte è il seguente: "nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare". Salvo patto contrario, è dunque legittimo che il titolare superstite continui a gestire il conto cointestato, sino alla sua estinzione. Inoltre, la circostanza che in grado di merito non fosse provata la ricezione, da parte della banca, della richiesta di congelamento, ha fondato il vizio della sentenza impugnata per illogicità di motivazione. Il ricorso principale è rigettato mentre è accolto l'incidentale proposto dall'istituto di credito.

Vai al testo della sentenza 12385/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: