di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 11080 del 20 Maggio 2014. Un condominio ha proposto azione per danno temuto ex art. 1172 cod. civ. nei confronti del proprietario esclusivo di immobile confinante a causa della caduta di alcune pietre provenienti dal muro di contenimento. Confermata la misura della messa in sicurezza dei luoghi anche in primo e in secondo grado di giudizio, il proprietario esclusivo - una società immobiliare - propone ricorso in Cassazione lamentando violazione delle regole processuali poiché il giudice del merito non avrebbe tenuto conto di intervenuta precedente sentenza tra le parti, statuizione che avrebbe posto a carico del condominio l'onere di provvedere alla ristrutturazione e alla messa in sicurezza del muro di confine. Contesta inoltre altri rilievi svolti in fase istruttoria di merito.

La Suprema corte dichiara il ricorso inammissibile: le contestazioni addotte dal ricorrente avrebbero da una parte riguardato elementi di fatto non suscettibili di riesame in sede di legittimità, sia contestazioni prive di fondamento. Nella fase di merito infatti la società non avrebbe allegato la sentenza né i documenti a cui avrebbe fatto riferimento nei motivi di ricorso, o quanto meno indicare ove questi elementi fossero reperibili. Ciò in base al disposto di cui all'art. 366, numero 6, cod. proc. civ. E, anche ove fosse rilevabile e rilevante, tale condizione darebbe origine a un motivo di ricorso per revocazione, non per Cassazione. I presupposti per il ricorso per revocazione, al pari dei motivi di ricorso per Cassazione, sono anch'essi tassativi e previsti all'art. 395 del cod. proc. civ.


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