di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a sezioni unite, sentenza n. 8932 del 17 Aprile 2014. La sanzione della radiazione dall'albo degli avvocati è proporzionata all'entità della condotta: appropriazione indebita di denaro che l'avvocato avrebbe dovuto consegnare ai suoi clienti, familiari di portatori di handicap. E' quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza in oggetto.

Il procedimento disciplinare è iniziato e si è concluso a seguito di condanna riportata dal professionista nel parallelo processo penale (accertata violazione dell'art. 444 c.p.p., decisione passata in giudicato). A seguito di tale condanna l'avvocato si è rivolto alla Cassazione lamentando la sproporzione della sanzione rispetto al fatto commesso

La Suprema Corte ha anche chiarito che "in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine degli avvocati è riservata agli organi disciplinari".  Quindi, non è sindacabile in sede di legittimità la proporzionalità, dunque la determinazione, della sanzione inflitta. Tuttavia ciò che la Suprema Corte può fare è un controllo di razionalità e logicità della motivazione, onde individuare eventuali criticità. Ma nel caso di specie la motivazione è completa ed esaustiva, contando che il fatto è di "particolare gravità", le somme di denaro in gioco "rilevanti" e non unico, bensì il secondo nella sua specie. Il ricorso è dichiarato inammissibile.


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