di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 8756 del 15 Aprile 2014. Il licenziamento o del trasferimento del contratto per cessione di ramo d'azienda è legittimo nel caso in cui la cessione riguardi effettivamente un intero ramo produttivo, dotato di autonomia funzionale, e non di meri meri immobili sprovvisti di adeguata dirigenza tecnica. E' quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza in oggetto, pronunciandosi su ricorso promosso da un datore di lavoro a cui un dipendente aveva contestato il licenziamento.

Secondo l'azienda ricorrente il giudice del merito avrebbe confuso i concetti di "autonomia funzionale" e di "consistenza" del ramo d'azienda ceduto. Sempre a detta del ricorrente sarebbe prevalso il concetto di organizzazione, senza che il giudice del merito potesse legittimamente fermarsi ad un esame quantitativo del prodotto, ritenuto nella specie esiguo, dunque insufficiente. 

La Corte ricorda che secondo giurisprudenza costante, l'art. 2112 codice civile presuppone che siano trasferiti, "nella loro funzione unitaria e strumentale, beni materiali destinati all'esercizio dell'impresa, ovvero strutture a tal fine organizzate". Ciò perchè la cessione non può ridursi ad un mero trasferimento di beni immateriali, anche se questi non vengono a priori esclusi.

In ogni caso, per ramo autonomo d'azienda, suscettibile di trasferimento, deve ritenersi "ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità; il che presuppone però una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento". La prova della sua sussistenza grava sul datore di lavoro interessato. Il ricorso è rigettato.


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