di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 7999 del 4 Aprile 2014. A differenza delle figure del tutore (per l'interdetto) e del curatore (per l'inabilitato, art. 424 cod. civ.) l'amministratore di sostegno ha il compito di sostenere il soggetto, che si trovi nell'incapacità, permanente o temporanea, di provvedere ai propri interessi. L'amministrazione di sostegno è quindi uno strumento di assistenza flessibile e mirato. La differenza rispetto agli altri due istituti sopra menzionati non risiede tanto nel grado di infermità del soggetto beneficiario, quanto nel minor sacrificio possibile della capacità di agire dell'interessato.

Nel caso in oggetto il tutore di persona interdetta, a seguito di miglioramento delle condizioni di salute della sua assistita, ha domandato la revoca dell'interdizione al fine di assegnare all'interessata un curatore. A seguito di successiva domanda di assegnazione di amministratore di sostegno, il giudice del merito ha negato che le condizioni di salute dell'interessata fossero tali da consentire la sostituzione del curatore; avverso tale decisione i parenti dell'interessata hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, conferma come sia onere del giudice valutare, nel merito, la conformità della misura dell'amministrazione di sostegno

rispetto alle esigenze del caso concreto. Tale valutazione si basa essenzialmente sulla tipologia di attività che l'amministratore è tenuto a compiere nell'interesse del beneficiario, considerata altresì la durata e la gravità dell'infermità, unitamente alla natura e alla durata dell'impedimento. La valutazione, ove compiutamente motivata, non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice di legittimità.

Vedi anche: L'amministratore di sostegno nell'ordinamento giuridico italiano 

 
Vai al testo della sentenza 7999/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: