"Nei casi di controversie per infortuni sul lavoro allorquando un danno di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone è sufficiente ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire".

Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8372 del 9 aprile 2014, ha dichiarato responsabile in solido con i vertici dell'azienda il direttore dei lavori di un cantiere per l'incidente di un operaio.

La Suprema Corte ha altresì precisato che "ai fini dell'applicabilità dell'art. 2049 c.c., non è più richiesto l'accertamento del nesso di causalità

tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, né la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, essendosi già da tempo consolidato il diverso principio alla cui stregua ai fini dell'applicabilità dell'art. 2049 c.c., è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro. Nell'ottica descritta, la fattispecie astratta regolata dalla massima giurisprudenziale citata appare pienamente sovrapponibile alla ipotesi concreta accertata dalla Corte territoriale, poiché va chiaramente affermato il principio che l'art. 2049 c.c. risulta applicabile ogni volta che sussista una relazione qualificata tra l'attività del "padrone" o del "committente" e il comportamento dell'ausiliario.".


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