Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

La fine di un matrimonio e' come un lutto ci vuole tempo per elaborarlo; il tempo serve anche per rivedere i propri errori e per capire le ragioni che hanno allontanato l'altro. Fare dell'autocritica è sempre buona cosa ma ammettere le proprie responsabilità nel fallimento del matrimonio in una lettera indirizzata al coniuge può comportare una pronuncia di addebito in sede di separazione?

La risposta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7998 del 04.04.2014, secondo cui e' necessario contestualizzare la lettera con cui il marito ha riconosciuto le proprie mancanze agli occhi della moglie.

Le dichiarazioni contenute nella missiva possono infatti essere interpretate come un tentativo di riconciliazione.

Secondo la Suprema Corte tali ammissioni non possono avere valore di confessione ma possono essere utilizzate come presunzioni o indizi che saranno poi valutate liberamente dal giudice.

La vicenda giudiziaria esaminata dai giudici di piazza Cavour ha avuto inizio a seguito di un ricorso di separazione personale presentato da una donna che chiedeva l'addebito della separazione, a carico del marito, perché lo stesso aveva reso intollerabile la convivenza avendo trascurato lei e gli interessi di tutta la famiglia.

Analoga richiesta di addebito veniva poi avanzata dal marito che accusava la moglie di aver violato il dovere di fedeltà e di aver anche cambiato la serratura durante una sua assenza temporanea, obbligando così a trasferirsi altrove.


In primo grado, la responsabilità della separazione veniva addebitata alla moglie, mentre in secondo grado, la Corte di Appello di Catanzaro, addebitava la colpa al marito facendo leva appunto su una lettera che l'uomo aveva indirizzato alla moglie in cui riconosceva le proprie responsabilità per aver trascurato moglie e figli dedicandosi soprattutto a curare interessi personali.

La Corte territoriale era giunta a questa conclusione considerando così il tradimento della moglie come logica conseguenza di una crisi coniugale già in atto da tempo.

L'uomo proponeva ricorso per Cassazione e nei motivi dello stesso faceva rilevare che la Corte territoriale aveva sottovalutato la gravità dell'infedeltà della moglie e l'aveva giustificata, ritenendola una conseguenza del comportamento "colpevole" del marito basando il proprio convincimento sulla base di poche righe estrapolate da una lettera inviata alla moglie.

Nel ricorso, si faceva rilevare,inoltre, che i giudici di secondo grado avevano posto l'addebito in capo al marito sulla base di non meglio precisati atteggiamenti di trascuratezza; in realtà, le intenzioni del marito erano quelle di riconciliarsi e dimostrazione di ciò fu la successiva adozione, da parte dei coniugi, di una bambina.

In buona sostanza, la Corte di Appello aveva ritenuto che la crisi matrimoniale non era stata determinata dal tradimento della moglie quanto invece dal comportamento egoistico del marito, che anteponendo i propri interessi personali a quelli della famiglia aveva violato i valori di comunione spirituale e materiale.

Dunque, i giudici di secondo grado avevano richiamato  il noto principio secondo cui :" il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale ma deve verificarne l'effettiva incidenza causale sul fallimento della convivenza coniugale".

Sulla base di questo ragionamento avevano addebitato la separazione al marito.

La Corte di Cassazione, richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, ha ricordato che: "ai fini dell'addebitabilità della separazione, le ammissioni di una parte non possono avere valore di confessione (a norma dell'art. 2730 c.c.) vertendosi in tema di diritti indisponibili ma possono essere utilizzate come presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori.

Ciò significa che il messaggio contenuto nella lettera inviata dal marito alla moglie andava letto come un tentativo di recuperare un rapporto in crisi.

In conclusione, considerata l'inadeguatezza della motivazione posta a sostegno dell'addebito a carico del marito, la Suprema Corte ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, dovrà effettuare una nuova valutazione delle domande di addebito proposte dalle parti.

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