Cassazione: Una bomboletta spray nella borsetta può essere considerata un'arma?
Avv. Barbara Pirelli |

Cassazione: Una bomboletta spray nella borsetta può essere considerata un'arma?

Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
È vero, noi donne mettiamo proprio di tutto dentro le nostre borse. Che si tratti di una borsa griffata o no, essa racconta la storia di una donna e delle sue abitudini. Li dentro c'è quasi un mondo magico alla Mary Poppins.
E oggi non è affatto insolito trovarvi dentro anche una bomboletta spray antiaggressione come arma di difesa.
Ma quello che dobbiamo chiederci se è legale o meno portare con sé un simile dispositivo di difesa.

Questi spray, in certi casi, potrebbero essere considerati come armi proprie. Ma non è sempre così perché tutto dipende dal tipo di propellente e della miscela che vi è contenuta.
Più volte la Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi di questa problematica.
Una sentenza del 2011 ad esempio (la numero 3116) aveva affermato che "Le bombolette spray a base di peperoncino rientrano nella nozione di armi comuni da sparo se la sostanza urticante è mescolata con altre sostanze - infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici. In quel caso la Corte aveva escluso la configurabilità del reato perché la bomboletta conteneva una sostanza irritante naturale a base di peperoncino.
Nella stessa Sentenza la Corte ha specificato inoltre che "Non rientrano nel novero delle armi da guerra o delle armi comuni da sparo, quali definite dagli art. 1 e 2 l. n. 110 del 1975, le bombolette spray che contengano soltanto "oleoresin capsicum" (sostanza urticante derivata dal peperoncino) e siano conformi alle caratteristiche previste dal decreto del ministero dell'interno 12 maggio 2011 n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2011".
Tale decreto (Vedi testo qui sotto allegato) detta le regole per la "definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleorisin capsicum".
Insomma bisogna vedere caso per caso se il contenuto della bomboletta spray può renderne o meno legale il possesso.

Di recente la Corte di Cassazione è tornata ancora una volta sull'argomento (sentenza n. 5719 del 05.02.2014) occupandosi della vicenda di un imputato condannato per porto e detenzione illegale di armi perché deteneva bombolette spray con soluzione irritante e lacrimogena.
L'uomo ricorrendo in Cassazione lamentava un vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato che andava definito ai sensi dell'art. 4 della L n. 110 del 1975.
La Suprema Corte, seguendo un orientamento già consolidato ha ritenuto che la detenzione di una bomboletta spray con contenuto urticante (come quello rilevato nel caso in esame) costituisse porto illegale di arma perché il  gas urticante, anche se per breve durata, e' idoneo a provocare irritazione degli occhi, quindi, arrecare offesa; di conseguenza la bomboletta va considerata come arma comune da sparo (Corte di Cassazione sentenza n. 11753 del 28 febbraio 2012).

Dove si possono acquistare gli spray al peperoncino?

Praticamente ovunque, su internet, nelle armerie, nei negozi di videosorveglianza, perfino nei supermercati e nelle farmacie. La vendita, infatti, è libera.

 

Chi può acquistare questi prodotti?

La legge vieta di vendere il prodotto ai minori di 16 anni. 

 

Cosa riferisce chi è stato colpito dalla nebulizzazione di uno spray urticante?

Chi ha provato lo spray sulla propria persona, riferisce di dolori particolarmente elevati, tanto da immobilizzare l'uomo per circa 20 minuti. Tuttavia, esso non è in grado di causare lesioni permanenti. Il fastidio svanisce dopo aver abbondantemente lavato il viso con acqua fresca.



In breve e' bene sapere che:
È legale acquistare o vendere bombolette spray se queste rispondono alle caratteristiche indicate dal Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011.
Se queste regole non sono rispettate allora lo spray diventa una vera e propria arma da sparo.
I requisiti fissati dal D.M. 103/2011 perchè gli spray al peperoncino siano considerati legali sono diversi:
In primo luogo debbono contenere solo una miscela a base di Oleoresin Capsicum (OC) che è una sostanza derivata dal peperoncino.
La confezione non può contenere dosi superiori a 20 ml con una percentuale di Oleoresin Capsicum non superiore al 10% e una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%.
Nella miscela non devono esserci sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici.
La gettata massima della bomboletta non deve essere superiore a tre metri.

Testo del DECRETO 12 maggio 2011, n. 103

DECRETO 12 maggio 2011, n. 103

Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.
                               Art. 1

  1. Gli strumenti di autodifesa di  cui  all'articolo  2,  comma  3,
della legge 18 aprile 1975, n.  110,  in  grado  di  nebulizzare  una
miscela irritante a base  di  oleoresin  capsicum  e  che  non  hanno
attitudine a recare offesa alle persone,  devono  avere  le  seguenti
caratteristiche:
    a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
    b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto  non
superiore  al  10  per  cento,  con  una  concentrazione  massima  di
capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
    c) la miscela erogata dal prodotto non  deve  contenere  sostanze
infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
    d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema
di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
    e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
  2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti
non  conformi  alle  caratteristiche  tecniche  di  cui  al  comma  1
rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.
                               Art. 2

  1. Sui prodotti di cui  all'articolo  1  importati  o  immessi  sul
territorio nazionale devono  essere  riportate,  in  lingua  italiana
visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:
    a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
    b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.
  2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:
    a) nome o  ragione  sociale  o  marchio  e  la  sede  legale  del
produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
    b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita'
di miscela e tutte le sue componenti;
    c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che  l'uso
dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a  una
aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita';
    d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e  l'avvertenza
«irritante».
  3. Le indicazioni di cui al comma  2,  lettere  a)  e  c),  possono
essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella  confezione
dei prodotti.
  4. Per l'etichettatura  dei  prodotti  di  cui  all'articolo  1  si
applicano le disposizioni  contenute  negli  articoli  11  e  12  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina  pure  la
sicurezza degli stessi prodotti.
                               Art. 3

  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  decorsi  sei
mesi  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso  nella   Gazzetta
Ufficiale. Nel predetto periodo continuano  ad  applicarsi  le  norme
precedentemente vigenti.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica Italiana.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
    Roma, 12 maggio 2011

                                     Il Ministro dell'interno: Maroni

Il Ministro della salute: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 85


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