Dove si possono acquistare gli spray al peperoncino?
Praticamente ovunque, su internet, nelle armerie, nei negozi di videosorveglianza, perfino nei supermercati e nelle farmacie. La vendita, infatti, è libera.
Chi può acquistare questi prodotti?
La legge vieta di vendere il prodotto ai minori di 16 anni.
Cosa riferisce chi è stato colpito dalla nebulizzazione di uno spray urticante?
Chi ha provato lo spray sulla propria persona, riferisce di dolori particolarmente elevati, tanto da immobilizzare l'uomo per circa 20 minuti. Tuttavia, esso non è in grado di causare lesioni permanenti. Il fastidio svanisce dopo aver abbondantemente lavato il viso con acqua fresca.
È legale acquistare o vendere bombolette spray se queste rispondono alle caratteristiche indicate dal Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011.
Se queste regole non sono rispettate allora lo spray diventa una vera e propria arma da sparo.
I requisiti fissati dal D.M. 103/2011 perchè gli spray al peperoncino siano considerati legali sono diversi:
In primo luogo debbono contenere solo una miscela a base di Oleoresin Capsicum (OC) che è una sostanza derivata dal peperoncino.
La confezione non può contenere dosi superiori a 20 ml con una percentuale di Oleoresin Capsicum non superiore al 10% e una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%.
Nella miscela non devono esserci sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici.
La gettata massima della bomboletta non deve essere superiore a tre metri.
Testo del DECRETO 12 maggio 2011, n. 103
DECRETO 12 maggio 2011, n. 103Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.
Art. 1
1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una
miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno
attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non
superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di
capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze
infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema
di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti
non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1
rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.
Art. 2
1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul
territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana
visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:
a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.
2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:
a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del
produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita'
di miscela e tutte le sue componenti;
c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso
dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una
aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita';
d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza
«irritante».
3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono
essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione
dei prodotti.
4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la
sicurezza degli stessi prodotti.
Art. 3
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei
mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta
Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme
precedentemente vigenti.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 maggio 2011
Il Ministro dell'interno: Maroni
Il Ministro della salute: Fazio
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 85





