Cassazione: Il genitore che non provvede al mantenimento per difficoltà economiche, deve provare la grave situazione finanziaria
Avv. Barbara Pirelli |

Cassazione: Il genitore che non provvede al mantenimento per difficoltà economiche, deve provare la grave situazione finanziaria

Avv. Barbara Pirelli del foro di Taranto
Cari papà separati,non ci si può sottrarre all' obbligo di mantenere i figli. E non ci si può giustificare  affermando di trovarsi in difficoltà economiche dovute ad esempio uno stato di disoccupazione.

Secondo la cassazione (v sentenza n. 12308 del 14 marzo 2014) per giustificare l'inadempimento bisogna praticamente provare di essere "sul lastrico" e cioè senza altre disponibilità finanziarie  e patrimoniali.

Già in una precedente sentenza (la numero 47652 del 7 dicembre 2012) la Corte di Cassazione aveva messo in guardia i padri separati dal sottrarsi all'obbligo di mantenere i figli ricordando che sono previste sanzioni penali (quelle di cui all'art. 570 del codice penale relative alla violazione degli obblighi di assistenza familiare).
La vicenda giudiziaria esaminata dai giudici di piazza Cavour vede come protagonista una donna che aveva avuto un figlio da un imprenditore il quale però negava di essere il padre del bambino. 
La donna si era rivolta al Tribunale ed aveva ottenuto una dichiarazione giudiziale di paternità oltre al riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 500 in favore del figlio.
L'uomo però non provvedeva al regolare versamento dell'assegno e per questo veniva condannato in sede penale.
Una condanna poi confermata anche dalla Cassazione.
La Suprema Corte, tra le altre cose, ricorda che la sanzione penale è lo strumento mediante il quale il legislatore garantisce che i soggetti obbligati provvedano a fornire ai minori degli adeguati mezzi di sussistenza.

Cosa accade però quando un padre non riesce più a provvedere al mantenimento del figlio per ragioni di salute?
Possiamo trovare risposta in una precedente sentenza (la n. 22798 dell'08.06.2011) con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che il genitore che non adempie al suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia perché la chemioterapia gli impedisce di lavorare non può essere condannato, e dunque va assolto.
Vedi anche: guida legale sull'assegno di mantenimento

Vai al testo della sentenza n.12308/2014

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 12308 DEL 14 MARZO 2014

- OMISSISS - 

1. M.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova con la quale, ad integrale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Genova, che lo aveva mandato assolto dall’imputazione allo stesso mossa ai sensi dell’art 570 commi I e II cp (per l’essersi disinteressato della educazione, della crescita e del mantenimento della figlia minore J., dal dicembre 2003 in poi), il ricorrente è stato ritenuto responsabile del fatto imputato e condannato alla pena di giustizia.
2. Con un unico motivo si lamenta illogicità della motivazione. Il ricorrente non fu nella condizioni di adempiere per l’intervenuto licenziamento, reso, si, su sua iniziativa ma perché non riceveva da tempo lo stipendio essendo il datore di lavoro da tempo in condizioni economiche assolutamente precarie. Incongruo logicamente è anche il riferimento alla modestia dell’importo da versare per il sostentamento della minore, sintomo della illogicità della conclusione in forza alla quale, prescindendo dalla natura oggettiva della difficoltà, il ricorrente si sarebbe mosso per porsi in uno stato di povertà per sottrarsi all’inadempimento. La Corte , poi , motiva le generiche in ragione della incapacità del ricorrente di trovare lavoro , dando così corpo ad ulteriore incongruenza logica rispetto al giudizio reso in punto di responsabilità.
3. Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
4. La sentenza impugnata riposa sulle seguenti considerazioni in fatto e diritto . Dato per pacifico l’inadempimento a far tempo dal 2003 dell’obbligo di mantenimento (180 euro mensili) disposto in sede di separazione nonchè il disinteresse mostrato nei confronti dalla figlia (tralasciando di incontrarla presso i servizi sociali), la responsabilità appare ancorata al fatto che non è stata adeguatamente comprovata l’impossibilità di adempiere in presenza di un licenziamento che è stato peraltro determinato dalla scelta volontaria del ricorrente , nonché guardando alla assoluta modestia degli importi da versare ed alla mancata dimostrazione di essersi attivato per cercare una nuova occupazione tale da consentirgli di adempiere.
5. Questo il tenore della motivazione sottesa alla decisione in contestazione, deve escludersi la sussistenza del vizio di motivazione, assente o manifestamente illogica, lamentato in ricorso.
5.1 La contestazione sottesa al gravame non interferisce in alcun modo con i profili di responsabilità legati al comma I dell’art 570 cp, posto a fondamento della condanna contrastata.
5.2 Quanto poi alla imputazione di cui al comma II nr 2, stessa norma, la Corte territoriale muovendo da due dati certi (l’inadempimento ascritto al ricorrente e lo stato di disoccupazione dello stesso), coerentemente si pone in linea con l’orientamento di questa Corte in forza al quale la prova inerente la presenza di fatti assolutamente impeditivi rispetto all’obbligo di garantire i mezzi di sussistenza alla figlia minore gravava sul ricorrente. E non basta, al fine, una semplice difficoltà e neppure la documentata acquisizione dello stato di disoccupazione, potendo l’interessato provvedere ugualmente aliunde in forza di altre disponibilità finanziarie e patrimoniali, la cui insussistenza radicale va comprovata a cura ed onere della parti obbligata (cfr , tra le tante, recentemente Sez. 6, Sentenza n. 7372 del 29/01/2013 Ud. Rv. 254515). Ciò a maggior ragione quando, come nella specie, il peso posto a carico del M. era di assoluta modestia si da risultare in linea di principio compatibile anche con la assenza di, una siffatta fonte reddituale e da imporre nel ricorrente uno stato di indigenza assoluta utile a giustificare la violazione dell’obbligo di sostentamento riscontrato.
La Corte, poi, evidenzia che le ragioni della disoccupazione erano determinate da una scelta volontaria del ricorrente, risultando privo di alcun specifico conforto sia il dato di fatto in forza al quale la detta scelta venne motivata dalla insolvenza del datore di lavoro sia quello dell’impegno mostrato nella ricerca di una nuova attività lavorativa. Ma a ben vedere siffatte considerazioni, coerenti o meno rispetto ai fatti accertati, non assumono toni di decisività a fronte del dato già conclamato siccome in precedenza rassegnato, utile a conclamare la responsabilità sottesa alla condanna.
La linearità della decisione, infine, non viene scalfita dal riconoscimento delle generiche in ragione della detta disoccupazione. Una cosa, infatti, è attenuare la pena in ragione di una accertata anche se non definitiva difficoltà di adempimento; altra è la erronea equiparazione di tale situazione di difficoltà con la assoluta impossibilità di adempiere, sulla quale erroneamente riposa il gravame.
6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.


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