La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 16240/2003) ha stabilito che l'amministratore del condominio è legittimato ad agire e resistere in giudizio, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione assembleare, non solo per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, ma anche per garantire l'osservanza del regolamento condominiale e tutelare conseguentemente la condominialità dagli effetti lesivi della inosservanza dello stesso.
Con questa decisione la Corte, sulla base del disposto degli artt. 1130 n. 1 e 1131 1^(5e) comma del codice civile, ha ritenuto legittima l'azione promossa dall'amministratore del condominio contro la violazione del divieto di destinare locali di proprietà esclusiva a determinati usi.
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